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Contratti di rete ecco tutti i vantaggi


Il contratto di rete in agricoltura, introdotto dall’art. 1 bis del D.L. 91/2014, rappresenta una delle novità più importanti che hanno coinvolto il mondo agricolo negli ultimi anni.
Si tratta di uno strumento di cooperazione tra imprese che, attraverso la sottoscrizione di un contratto (redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata), si impegnano reciprocamente a collaborare per l’attuazione di un programma comune, al fine di accrescere sia la propria impresa che le altre imprese che fanno parte della rete a livello di capacità innovativa e competitività sul mercato, scambiando informazioni, prodotti o prestazioni di natura commerciale, industriale tecnica o tecnologica e/o realizzando insieme determinate attività attinenti l’oggetto di ciascuna impresa.

RETE CONTRATTO

In tale tipologia di rete, “rete contratto”, l’adesione non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto. Infatti le reti contratto non possono avere la partita Iva ma sono dotate esclusivamente di codice fiscale (in qualità di organizzazioni di beni e di persone senza soggettività giuridica).
Se la rete contratto ha per oggetto lo svolgimento di un’attività comune che richiede rapporti con i terzi, come le attività di commercializzazione in comune dei rispettivi prodotti agricoli, è però necessaria la nomina di un organo comune che agirà quale soggetto esecutore, considerato quale mandatario delle imprese che parteciperanno al contratto. Il mandato può essere “con rappresentanza” (il soggetto esecutore agirà in nome e per conto delle imprese della rete, acquistando e vendendo in nome delle stesse, le quali fattureranno direttamente al cliente e riceveranno la fattura del fornitore) o “senza rappresentanza” (il rapporto con i terzi sarà mediato dall’esecutore, il quale dovrà dotarsi di partita Iva per fatturare ai clienti e ricevere fattura dai fornitori, ribaltando poi incassi e spese alle singole imprese della rete).

VANTAGGI PER LE IMPRESE

L’aspetto maggiormente significativo e vantaggioso concesso alle imprese agricole dall’introduzione di questa forma contrattuale nel settore agricolo è rappresentato da quanto contenuto nell’art. 1-bis, c. 3, del DL 91/2014, convertito nella L. 116/2014, il quale stabilisce che per le imprese nei contratti di rete formati da imprese agricole singole ed associate “la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.”.
In sostanza, con la ripartizione del prodotto a titolo originario, la produzione agricola ottenuta anche su terreni altrui ha la natura di produzione propria, con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano (i ricavi derivanti dalla vendita di tali prodotti potranno essere compresi nel reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR ed inoltre, aumentando la quota di prodotto proprio, si potrà incrementare il volume delle attività agricole connesse poste in essere attraverso la manipolazione e la trasformazione di prodotti agricoli di terzi che, per essere inquadrati nel reddito agrario, non devono essere prevalenti rispetto a quelli prodotti dall’azienda agricola).

ESEMPIO PRATICO

Per esemplificare il concetto si pensi ad una rete d’impresa costituita da due aziende operanti nel settore vitivinicolo:
– azienda agricola Alfa: titolare di 20 Ha di terreno agricolo coltivato a vite e proprietaria di macchine per la raccolta dell’uva;
– azienda agricola Beta: titolare di 30 Ha di terreno agricolo coltivato a vite e proprietaria di una cantina per la lavorazione delle uve.
Le due imprese, al fine di migliorare la propria capacità innovativa e competitività sul mercato, decidono attuare un programma comune per realizzare, ad esempio, una nuova tipologia di vino nell’ambito del contratto di rete. In tal modo Alfa, oltre all’ordinaria attività di coltivazione dei propri terreni, attraverso l’utilizzo delle proprie macchine agricole di ultima generazione potrà effettuare la raccolta dell’uva anche sui 30 Ha di vigneto dell’azienda agricola Beta e quest’ultima, oltre all’ordinaria attività di lavorazione dell’uva derivante dai propri terreni potrà trasformare in vino anche l’uva prodotta dall’azienda agricola Alfa; tutto ciò continuando ad operare nell’ambito della fiscalità agricola, senza il rischio di porre in essere attività di tipo commerciale (in ogni caso, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2135 comma 3 c.c., il retista imprenditore agricolo dovrà rispettare rigorosamente i limiti dell’utilizzazione prevalente di risorse o attrezzature normalmente e prevalentemente impiegate nella propria attività agricola).

RISPETTARE LE REGOLE

I vantaggi di questa nuova tipologia contrattuale sono molti, ma altrettanti sono i rischi di possibili accertamenti del Fisco nel caso in cui non vengano rispettati i principi posti alla base dell’istituto. Si raccomanda pertanto la massima attenzione alle disposizioni di legge nella realizzazione di una rete in agricoltura.

Marianna Cugnasco
mar.cugnasco@studiocugnasco.it

(Fonte: L’Imprenditore Agricolo)