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Consigli per stipulare le polizze assicurative


Il 30 aprile scade il termine per la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate su colture autunno-primaverili e permanenti.
Chi non avesse ancora provveduto tenga presente i consigli che fornisce Francesco Martelli, pubblicati su Terra e Vita.

Nella scelta di un contratto assicurativo o nella sottoscrizione di un certificato di assicurazione (nel caso si aderisca ad una polizza collettiva) a tutela dei danni da calamità atmosferiche alle colture agrarie, le prime valutazione da fare sono:
– da quali avversità si intende tutelare la propria produzione?
– quale sarà il costo a carico di chi si assicura al netto del contributo pubblico (europeo e nazionale)?
In funzione di quanto sopra, la scelta potrà ricadere su un contratto pluririschio o multirischio. Con polizza pluririschio le avversità assicurabili sono sette: colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine, sbalzo termico, vento forte, vento caldo.
Le combinazioni possibili sono due: una polizza con 3 garanzie, per la quale è previsto un contributo pubblico fino al 65%, e una combinazione con 4 o più garanzie, con una contribuzione pubblica fino al 70% del costo ammissibile.
Se la necessità è quella di assicurare le colture anche da avversità definite catastrofali, quali siccità, gelo, brina ed alluvione, la scelta è obbligata verso la polizza multirischio con la quale è possibile avere la copertura di tutte le undici garanzie in un pacchetto unico. Questa tipologia di polizza gode di un contributo pubblico fino all’80%.
Un elemento comune che caratterizza tutte le tipologie di polizze agevolate (pluririschio e multirischio) indipendentemente dalla Compagnia che le propone, è la presenza di una soglia pari al 30%, intendendo con essa che il diritto all’indennizzo si attiva solo quando il danno risarcibile per l’intera produzione aziendale del medesimo prodotto coltivato nello stesso comune sia più del 30%, anche se la produzione assicurata fosse ripartita su più certificati di assicurazione o se fosse suddivisa in più partite. Per ricevere un indennizzo, anche in caso di danni che complessivamente non raggiungono la soglia del 30%, l’azienda può sottoscrivere un contratto di assicurazione integrativo che per alcune avversità, generalmente grandine e vento forte, permette la liquidazione di danni per singole partite. Il costo della polizza integrativa non è agevolabile, quindi il costo è a completo carico dell’agricoltore.

La franchigia
La franchigia rappresenta una quota % del valore assicurato esclusa dall’indennizzo che pertanto rimane a carico dell’assicurato. Può essere fissa o scalare, quest’ultima cambia in funzione della tipologia di forma scelta.
Nella polizza multirischio vi sono diverse forme possibili (tabella), che si possono inquadrare in due categorie: forma CAT franchigia fissa 30%, Gold franchigia scalare con un minimo 15% o 10% secondo il prodotto assicurato. La particolarità della forma scalare è che, superata la soglia di danno, la franchigia diminuisce all’aumentare del danno. Alcune Compagnie propongono formulazioni diverse come la “Silver” che prevede la franchigia scalare con minimo al 20% o altre ipotesi, ma di scarsa applicazione.
Va sottolineato come per le multirischio, fatte salve le variabili suddette, la franchigia è unica, indipendentemente dalla tipologia di avversità o calamità che determina il danno.
Nel caso di pluririschio, il tema franchigia è più complesso in quanto le possibili combinazioni sono maggiori. Anche in tal caso può essere scalare o fissa, quest’ultima varia in funzione del prodotto oggetto di assicurazione, dell’avversità assicurata e in funzione del verificarsi delle avversità in forma singola o associata tra eventi con franchigia diversa.
Potremmo avere franchigia fissa 20% o 15% o 10% per le avversità grandine e/o vento forte in funzione dei prodotti assicurati, e franchigia fissa 30 per le avversità colpo di sole, eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, vento caldo. Nel caso in cui si verifichino danni combinati da grandine e/o vento forte e una o più avversità di quelle sopra citate, la franchigia diviene unica del 30% e viene progressivamente ridotta di 1% per ogni punto di danno provocato da grandine e/o vento forte, fino a raggiungere una franchigia minima del 20%. Fermo restando il meccanismo generale di calcolo della franchigia, i valori minimi o massimi della stessa per le medesime avversità possono essere diverse, in funzione del prodotto assicurato, come può essere diverso il passo della scalarità.

Scoperto e limite di indennizzo
Con il termine scoperto si intende una % di danno liquidabile che rimane comunque a carico dell’assicurato. Si applica all’importo liquidabile già decurtato dall’aliquota di franchigia. Lo scoperto generalmente è pari al 20% ed è previsto sempre nelle polizze multirischio per i danni provocati da avversità catastrofali (alluvione, brina, gelo, siccità) e per alcuni prodotti (uva da vino, cocomeri, meloni, peperoni, melanzane, patate), anche per l’avversità eccesso di pioggia.
Alcune Compagnie per particolari prodotti applicano lo scoperto anche per le avversità diverse da quelle già citate e, in taluni casi, è utilizzato anche nelle pluririschio per situazioni peculiari di eventi, come ad es. per danni da vento forte nei giorni antecedenti l’inizio della raccolta per alcuni fruttiferi.
Il limite di indennizzo rappresenta la % della somma assicurata che la Compagnia riconosce all’assicurato come importo massimo indennizzabile. Pertanto nei contratti che prevedono questo limite anche in caso di danno distruttivo del 100% o che darebbe comunque, al netto della franchigia e scoperto, un importo superiore al limite, l’importo massimo riconosciuto a titolo di risarcimento sarà pari a quello previsto dalla percentuale del limite di indennizzo.
Nel caso della polizza multirischio si possono avere diversi limiti di indennizzo secondo la forma scelta. Per la forma CAT il limite di indennizzo è pari al 50% della somma assicurata indipendentemente dall’evento che ha determinato il danno. Per le forma Gold e Silver, il limite è pari al 60% per i danni da avversità catastrofali e al 80% per le altre avversità in forma singola o associata (fig. 2). Per le pluririschio generalmente il limite di indennizzo è pari al 50% per le avversità, da cui sono escluse grandine e vento forte per tutti i prodotti, fatta eccezione per le susine, pere, olive e pistacchi, dove anche i danni attribuiti al vento forte hanno il limite di indennizzo del 50%. Due esempi:
– multirischio con limite di indennizzo pari all’80% in caso di grandine e vento forte con danno stimato del 100%, al danno va decurtata la franchigia (ipotesi 10%), per cui danno netto del 90%, ma l’indennizzo massimo sarà l’80% della somma assicurata;
– pluririschio con limite di indennizzo del 50% per i danni da eccesso di pioggia, danno rilevato per questo evento 90%. L’indennizzo teorico sarebbe dato dal prodotto del valore assicurato per la % di danno al netto della franchigia. Quindi danno del 90%, franchigia per eccesso di pioggia in pluririschio 30%, il danno netto è il 60%, ma essendoci il limite di indennizzo, il risarcimento sarà il 50% della somma assicurata (limite di ind.).

Decorrenza e tempo di copertura
Aspetto decisamente importante è comprendere quando la copertura di una polizza è attiva. Occorre tener conto innanzitutto dei vincoli contrattuali che sono legati da un lato alla tipologia di prodotto assicurato e dall’altro alla tipologia di avversità. Relativamente al prodotto assicurato, per le erbacee la garanzia parte dall’emergenza per le colture seminate, dall’attecchimento per le colture trapiantate, mentre per le colture arboree la decorrenza della garanzia è a partire dall’allegagione (frutta) o schiusa delle gemme (actinidia e uva). Anche in questo caso è necessario che ognuno verifichi nell’ambito delle condizioni speciali della propria polizza, l’articolo relativo alla decorrenza della garanzia (fig. 3). L’altro parametro è la tipologia di avversità; le decorrenze più diffuse sono:
– per grandine e vento forte: ore 12.00 del giorno successivo a data di notifica;
– per alluvione, brina, colpo di sole, eccesso di neve o di pioggia, gelo, sbalzo termico, (vento caldo con pluririschio): 6° giorno successivo alla data di notifica;
– per siccità e vento caldo (con multirischio): trentesimo giorno successivo alla data di notifica.
Anche in questo caso alcune Compagnie possono proporre tempistiche diverse.
La data di notifica rappresenta la data nella quale si è formalizzata la sottoscrizione del rischio da parte della compagnia, data dalla quale la polizza o certificato è formalmente operativo.
È chiaro che se una polizza viene sottoscritta dopo l’inizio del ciclo colturale del prodotto, quindi una volta superate la fasi fisiologiche sopracitate, si deve tener conto solo del numero di giorni a partire dalla data di notifica, specifico per le singole avversità. Qualora si verificassero dei danni antecedenti alla data di decorrenza il danno è considerato in anterischio e quindi non risarcibile.
In fase di sottoscrizione di una polizza agevolata l’assicurato ha due obblighi da rispettare, senza i quali vi è la perdita del contributo pubblico. Si deve assicurare l’intera produzione aziendale che insiste nel medesimo comune e farlo entro la data prevista. Ad es. lVA assicurata tutta l’uva presente in azienda anche se su corpi aziendali diversi, ma ricadenti nel medesimo comune, entro il 30 aprile.