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Commercio legno approvate le sanzioni


Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che dà attuazione ai regolamenti CE per l’importazione di legname nella Comunità Europea che stabilisce gli obblighi per gli operatori che commercializzano legno meglio noto come “Dovuta Diligenza”.
In sintesi, l’operatore deve essere in possesso di apposita licenza FLEGT e della dichiarazione doganale, deve inoltre versare un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati che viene commercializzato. Per consentire l’effettuazione dei controlli, deve dotarsi del Registro degli Operatori.
Le sanzioni sono le seguenti:
– Ammenda da € 2.000 ad € 50.000 o arresto da un mese ad un anno in mancanza di licenza FLEGT
– Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 ad € 5.000 per ogni quintale di legno, con un minimo di € 300 fino ad un massimo di 1 milione di euro se non viene dimostrato di aver attuato le misure e le procedure del sistema di Dovuta Diligenza.
– Sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 15.000 se l’operatore non tiene o non conserva per 5 anni la relativa documentazione o non mette a disposizione gli appositi registri per i controlli.
– Sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 1.200 per l’operatore che non si iscrive al registro degli operatori.
Poiché le finalità di detti regolamenti mirano a contrastare il disboscamento delle foreste primarie ed evitare l’importazione di legname illegale proveniente dai paesi extra Europei è evidente che solamente le imprese ed i commercianti che effettuano la prima immissione sul mercato interno” del legname di importazione e di provenienza extra europea, così come stabilito dal reg. 995/2010 devono sottostare a dette norme.
La ditta boschiva che taglia i boschi in Val Maira o in Val d’Ossola o in altre località della penisola non dovrà dotarsi di licenza FLEGT e non dovrà sottostare agli altri adempimenti. Ai fini dei controlli, queste dovranno semplicemente raccogliere e tenere in ordine la propria documentazione per l’aspetto selvicolturale ed a giustificazione fiscale italiana e non per l’EUTR. I controlli che esulano dall’EUTR, dovrebbero essere fatti nei confronti degli abusivi che non compaiono in nessuna banca dati benché siano noti e ben visibili sul territorio. Le informazioni sull’applicazione di detti Regolamenti che sono state diramate ultimamente e che impongono nuovi adempimenti amministrativi, appaiono non in linea con le disposizioni legislative sopra richiamate.

Sandro Paoli, Areb Piemonte