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Come unirsi in rete per cavalcare il mercato, mantenendo la propria indipendenza


Rispondere alle esigenze del mercato in modo puntuale, rapido e remunerativo spesso risulta essere una chimera per le imprese agricole del nostro territorio che, nella maggior parte dei casi, il mercato finiscono per subirlo invece di cavalcarlo.

IMPRESE FRAMMENTATE

I motivi possono essere diversi, ma spesso la frammentazione delle nostre imprese agricole fa sì che prese singolarmente non abbiano potere contrattuale e non possano garantire un  approvvigionamento costante del prodotto tale da metterle in una posizione di forza rispetto ad altre realtà che invadono il mercato con i loro prodotti. Inoltre tanto più il prodotto è di qualità ed è certificato (vedi la produzione Bio) tanto più il problema sopra evidenziato assume rilevanza.

SOLUZIONE AGGREGATIVA

Per ovviare a tale situazione l’aggregazione tra imprese agricole è sicuramente una buona soluzione, ma ci sono forme e forme di aggregazione. L’unirsi comporta inesorabilmente perdere buona parte della propria indipendenza e della propria flessibilità, da qui è nata la necessità di creare uno strumento in grado di mantenere da un lato la propria indipendenza, la propria capacità produttiva, ecc. e dall’altro lato di essere utile a fronteggiare le esigenze dell’attuale complicato sistema economico.

CONTRATTO DI RETE

Il contratto di rete è sicuramente una risposta possibile a queste nuove esigenze. Si tratta infatti di uno strumento giuridico disciplinato dall’art. 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies della Legge n. 33 del 9 aprile 2009, modificata poi dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 che si può in poche parole definire come un accordo, tra due o più aziende (in questo caso agricole), mediante il quale ci si assume l’impegno a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente che collettivamente, ad esempio,la propria capacità competitiva sul mercato.

Dal punto di vista culturale (e mentale) il contratto di rete richiede un grosso sforzo da parte dell’imprenditore agricolo poco propenso, per natura, alla collaborazione con altri soggetti economici del medesimo settore, ma consente comunque una notevole flessibilità nei rapporti interaziendali. La volontà di collaborare per raggiungere traguardi comunirappresenta il fattore chiave per il successo di tale forma di aggregazione.

PERSONALITA’ GIURIDICA

Dal punto di vista contrattuale la rete può assumere o meno personalità giuridica, nel primo caso parliamo di rete “soggetto” nel secondo, più snello, di rete “contratto”. La costituzione deve avvenire tra almeno due soggetti e prevede un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. Solamente la costituzione mediante un’apposita procedura messa a disposizione da Infocamere, che prevede la sottoscrizione in formato digitale di un contratto tipo, evita l’intervento notarile.

Con riferimento ai requisiti essenziali di un contratto di rete in ambito agricolo, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) ha fornito alcuni chiarimenti, successivamente ripresi nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 75/E del 21 giugno 2017.

FATTORI DI PRODUZIONE

L’aspetto fondamentale è che le imprese agricole mettano in comune i fattori della produzione (know how, risorse umane, ma anche attrezzature che, in agricoltura, hanno una fortissima rilevanza sul processo produttivo) per il raggiungimento dello scopo comune dichiarato nel contratto di rete: la realizzazione di una produzione agricola che favorisca la crescita imprenditoriale delle imprese partecipanti, in termini di innovazione e competitività.

Il contratto di rete agricolo deve quindi essere finalizzato alla produzione e deve definire quali sono gli obiettivi di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi specifici mediante un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune.

ASSETTO PARITETICO

Relativamente a quest’ultimo aspetto, il MIPAAF, ha sottolineato l’importanza della pariteticità in termini di assetto del contratto di rete tra gli imprenditori partecipanti, sia con riferimento agli obiettivi che alle posizioni nell’assetto produttivo. In tal senso, viene specificata la necessità di prevedere accordi tra imprese agricole dello stesso segmento di filiera (accordi orizzontali) e non già lungo l’intera filiera (accordi verticali), pur mantenendo ciascun retista la propria autonomia giuridica, senza necessità di procedere quindi alla creazione di un nuovo soggetto giuridico (rete contratto).

MEDESIMA ATTIVITA’

Alla luce di quanto esposto, secondo il Ministero il contratto di rete agricolo può beneficiare della speciale disciplina solo quando l’attività svolta dai singoli contraenti, oltre che agricola, sia la medesima per tutti (ad esempio, produzione ortofrutticola, lattiero/casearia, vitivinicola, ecc.). Considerato che la produzione agricola ottenuta a seguito dell’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, “può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete” tale strumento è oltremodo interessante a patto che vengano stabilite le modalità di ripartizione del prodotto agricolo comune che devono essere chiaramente definite nel contratto di rete e soprattutto che la divisione del prodotto ottenuto fra i contraenti in natura avvenga con l’attribuzione a ciascuno a titolo originario.

 

Alberto Tealdi

a.tealdi@studiocugnasco.it

(da “L’Imprenditore Agricolo”)