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Come eliminare i beni o cespiti aziendali


Rientra nella normale vita dell’azienda la necessità di eliminare beni o cespiti che risultano in carico. Analizziamo le regole di carattere fiscale per lo “smaltimento” dei beni aziendali dismessi e inutilizzati.
Va fatto presente che un bene aziendale può venir meno per numerosi motivi:
• perdita (furto) – occorre la denuncia alle autorità preposte;
• distruzione (incendio, alluvione, etc.) – si veda oltre;
• rottamazione volontaria– si veda oltre.
Presunzione di cessione dei beni
Occorre preliminarmente ricordare che l’art. 53, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 (decreto Iva) dispone che si presumono ceduti in evasione di imposta quei beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività. Sebbene la disposizione sia stata dettata in materia di IVA, in virtù del principio dell’unitarietà dell’ordinamento, deve ritenersi applicabile anche in tema di imposte dirette.
E’ utile sottolineare che la problematica riguarda non soltanto la cooperativa che ha in carico dei beni che non si trovano presso i locali aziendali, ma anche quelle imprese che non hanno in carico i beni ma che detengono vario titolo (custodia, deposito, etc.) beni di altri presso i propri locali.
La Cassazione, con Sentenza n. 3435/2008, ha stabilito che si ha “presunzione di cessione” non soltanto nei casi in cui il contribuente abbia posto in essere, consapevolmente, comportamenti di natura dolosa o colposa ma anche solo per mera negligenza, come nell’ipotesi in cui la merce si trova in un locale nella disponibilità del proprietario ma detto locale non è stato segnalato all’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 35 del decreto Iva (in tal senso anche Cass. nn. 3691 del 1999, 28693 del 2005, 16483 e 18818 del 2006). Trattasi di una presunzione legale “iuris tantum” con la quale la legge dà per avvenuto un certo fatto fino alla dimostrazione del contrario da fornirsi da parte del contribuente.
Luoghi in cui si trovano i beni aziendali
Il legislatore si riferisce, in particolare, a sedi, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi, mezzi di trasporto dell’impresa.
La disponibilità dei luoghi in cui l’impresa opera deve risultare:
• dall’iscrizione nel Registro delle imprese o altro Pubblico registro
• dalla dichiarazione all’Ufficio Iva di inizio o variazione dell’attività
• da altro documento (es. di trasporto)
precedenti al trasferimento dei beni.
Esclusione dalla presunzione di cessione
Di fronte ad un’azione accertatrice dell’Amministrazione, quindi, il contribuente per evitare che possa essere riscontrata la “presunzione di cessione” può dimostrare che i beni:
• sono stati regolarmente ceduti;
• sono stati impiegati nella produzione;
• sono stati consegnati a terzi a titolo non traslativo della proprietà.
Eliminazione dei beni
Chiariti quali sono i pericoli a cui si va incontro nell’ipotesi in cui i beni non sono rinvenuti nei locali dell’azienda, analizziamo ora le problematiche relative alla eliminazione dei beni della cooperativa. Tale eliminazione può avvenire in vari modi e per ciascuno di essi è stata prevista una apposita disciplina di seguito analizzata.

Le distruzioni frequenti – assenza di formalità
In tutti quei casi in cui la distruzione avviene per effetto della naturale alterazione delle merci (ad esempio: rapido reperimento di alimentari, scarti di lavorazioni cali naturali ecc.), l’Agenzia delle entrate con numerose circolari interpretative ha chiarito che vi è nessun obbligo di comunicazione.
Perdita del bene
La perdita del bene si ha nei casi in cui, a seguito di avvenimenti fortuiti, accidentali o in ogni caso indipendenti dalla volontà del soggetto, come ad esempio furti, incendi, crolli, alluvioni, ecc.: la presunzione di cessione non opera a condizione che la perdita del bene sia provata da idonea documentazione fornita da organo della pubblica amministrazione (carabinieri, vigili del fuoco, etc.), o in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex Dpr. 445/00, art. 47), da rendersi entro 30 giorni dal momento del verificarsi dell’evento o da quello in cui il contribuente ne ha avuta conoscenza. La dichiarazione deve contenere l’indicazione del valore dei beni perduti.
La cooperativa, se richiesta, deve fornire all’AF le modalità con cui ha determinato il valore (natura, quantità e qualità dei beni rubati ed il loro valore unitario). La denuncia serve sia per vincere la presunzione Iva (Dpr n. 441/97, art. 2) sia ai fini Ires/Irap.
Eliminazione volontaria del bene
Quando si parla di eliminazione del bene è necessario distinguere se la stessa avviene:
• mediante la materiale distruzione del bene;
• ovvero con smaltimento senza distruzione.
La procedura di distruzione del bene
La procedura per la distruzione dei beni è disciplinata dall’art. 2 del d.p.r. n 441/97.
In particolare, la cooperativa deve porre in essere la procedura di seguito esposta e prevista dalla circolare n. 193/E del 23.07.1998, con cui il Ministero delle finanze ha affrontato le seguenti tipologie di operazioni:
1. distruzione di beni;
2. trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico.
La cooperativa che vuole distruggere o trasformare un bene deve inviare una apposita comunicazione in carta libera all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate e al Comando della Guardia di Finanza del luogo in cui avvengono le operazioni di distruzione dei beni.
Se si distruggono volontariamente beni senza rispettare la procedura richiesta, si ricade nella presunzione di cessione in evasione IIDD ed Iva.
La comunicazione deve pervenire ai predetti organi almeno 5 giorni prima dell’operazione di distruzione o trasformazione
Il limite di costo dei beni entro il quale è possibile provvedere alla distruzione di cespiti inservibili effettuando la comunicazione, ma senza necessariamente che il verbale di distruzione venga redatto da pubblici funzionari, dal personale della Guardia di Finanza o dal notaio, ad oggi, è di 10.000 euro. Fino al costo di 10.000 euro, la Cooperativa può avvalersi dell’autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni di distruzione. In questo caso, l’effettività delle operazioni dovrà essere testimoniata da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo rappresentante legale o negoziale, nonché, ove esista organo di controllo, dai componenti di detto organo o dal suo presidente.
Laddove i beni da smaltire, invece, abbiano un costo superiore ai 10.000 euro è indispensabile che il verbale di distruzione sia redatto da uno dei seguenti soggetti che devono aver assistito alle operazioni di distruzione o trasformazione dei beni:
• funzionari dell’Amministrazione Finanziaria;
• ufficiali di Polizia Tributaria;
• notaio.
Sul punto l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 241/E del 1998 ha ribadito l’importanza che i propri funzionari partecipino a tali operazioni poiché tale obbligo rientra tra i compiti istituzionali, invitando così a non disertare gli eventi relativi a distruzione o trasformazione dei beni. La citata circolare, inoltre, include come buona regola di comportamento, volta a rendere la procedura in oggetto più trasparente e sicura, l’invio di un riscontro scritto obbligatorio (anche via fax) alla comunicazione del contribuente che pone in essere le operazioni di distruzione o trasformazione, che confermi la presenza dei funzionari dell’Agenzia delle entrate alle operazioni sopra esposte.
L’invio dei rottami a soggetti terzi
La cooperativa che consegna i beni da eliminare a terzi autorizzati (es. smaltitori) o a istituzioni volontaristiche e di beneficenza (es. Parrocchie o ONLUS) deve emettere Ddt per dimostrare la destinazione dei beni.
Nell’ipotesi in cui i beni distrutti abbiano un valore residuo e si riesca a ritrarre un corrispettivo dalla cessione, la fattura deve essere emessa come rottame (senza Iva, art. 74/633).

Lo smaltimento quale rifiuto tramite soggetti appositamente autorizzati
Quando la distruzione dei beni avviene trasformandoli in rifiuti, essa si concretizza attraverso la consegna a un operatore autorizzato a trattare e smaltire il bene come rifiuto, che rilascerà apposito formulario in quadrupla copia di cui bisognerà conservare, la quarta copia (inviata dallo smaltitore) a controprova del reale smaltimento. La procedura di smaltimento segue quindi la normativa sui rifiuti secondo quanto previsto dal D.lgs 152/2006 e successive modifiche con relative eccezioni ed esclusioni.
Conferimento del bene a smaltitori senza distruzione
Il bene aziendale può essere dismesso anche senza la procedura di distruzione. In questo caso dovrà essere certificata la consegna del bene allo smaltitore autorizzato sulla base del formulario di identificazione.
Resta il fatto che in taluni casi (segnatamente beni merce) la loro previa distruzione prima della consegna allo smaltitore, è da ritenersi indispensabile allo scopo di certificare che si tratta di merce non vendibile. L’esempio classico è quello della società editrice che invia al macero un certo numero di libri non più vendibili in quanto obsoleti. In questo caso prima della consegna allo smaltitore è necessaria la loro distruzione che, nel caso di specie, avviene mediante strappo nella loro copertina. Resta sempre l’obbligo della preventiva comunicazione agli organi competenti.

Maurizia Parola (Unioncoop Cuneo – Servizio Amministrativo tel. 0171/451711 – e-mail: parola.m@confcooperative.it)