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Come e quando compensare i crediti d’imposta


Come noto, il comma 1 dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti:
1. dello stesso periodo;
2. nei confronti dei medesimi soggetti;
3. risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dalle denunce periodiche.
Per effetto dell’articolo 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, a decorrere dall’anno 2014, il limite massimo annuale dei crediti di imposta e dei contributi compensabili è aumentato a 700.000 euro.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
DEL CREDITO IVA
Per quanto riguarda l’IVA, è prevista:
a) la compensazione del credito annuale o (in taluni specifici casi) quello relativo a periodi inferiori all’anno;
b) per importi superiori a 5.000 euro annui (tale soglia era fissata originariamente a 10.000 euro, ma è stata ridotta a 5.000 euro dal D.L. n.16/2012);
c) da effettuare a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Dunque, sino a 5.000 euro la compensazione del credito Iva con altri tributi e contributi è libera.
Occorre tenere presente che le limitazioni (di cui sopra) riguardano soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1 del 15 gennaio 2010, l’esposizione nel mod. F24 di tale tipo di compensazioni “configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito” ammessa dall’articolo 30 del d.P.R. n. 633/1972, senza condizioni. Con successiva circolare, n. 29 del 3 giugno 2010, l’Agenzia delle entrate ha precisato sempre nella medesima direzione che le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni “sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito”.
Quindi, se il credito IVA supera la soglia di 5.000, la compensazione è possibile solo successivamente alla presentazione della dichiarazione Iva, e conseguentemente non prima della scadenza del giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello (poiché tale vincolo riguarda anche il credito trimestrale le considerazioni valgono anche con riferimento alla presentazione del modello TR per coloro che, ricorrendone i presupposti hanno la possibilità di presentarlo); il contribuente è, altresì, tenuto per effettuare la compensazione all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria (Entratel o Fisconline). Questo vincolo riguarda anche l’utilizzo in compensazione del credito trimestrale.

COMPENSAZIONE IVA MAGGIORE DI 15.000 EURO
VISTO DI CONFORMITÀ
Ai sensi del comma 7 dell’articolo 10 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito (occorre ricordare che, come chiarito dalla citata circolare n.1 del 2010, i TR con le quali si provvede a compensare l’Iva a credito scaturente dalla liquidazione periodica, sono istanze e non dichiarazioni, quindi, quest’ultimo vincolo riguarda solo il credito scaturente dalla dichiarazione annuale e non anche quello evidenziato nei modelli TR periodicamente presentati).

LIMITE ALLA COMPENSAZIONE
DI ALTRI CREDITI D’IMPOSTA
Analogamente a quanto previsto ai fini Iva, l’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 citato, utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori a 15.000 euro annui, relativi:
• alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
• alle ritenute alla fonte;
• alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap;
hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui sopra.
In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, c.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l’applicazione della sanzione da euro 258 ad euro 2.582 di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è prevista la “segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti”.
A differenza dei crediti IVA, i crediti delle nuove imposte nell’anno 2014 potranno continuare ad essere compensati anche se di importo superiore a 15.000,00 euro, rendendosi però in tal caso necessario l’apposizione del visto di conformità nelle relative dichiarazioni. Resta il fatto che nell’ipotesi si compensino importi superiori a 15.000,00 euro il soggetto deve poi poter contare sul fatto che quando presenterà la dichiarazione il credito verrà certificato. In termini pratici, il credito Irpef del 2013, pur se superiore a 15.000 euro, può essere compensato nel 2014: l’accortezza da usare, però, è di farsi apporre il visto di conformità in Unico 2014.
Si osserva che i crediti d’imposta (residui) risultanti dalle dichiarazioni concernenti il periodo d’imposta 2012, possono continuare ad essere utilizzati in compensazione anche nel 2014, fino a quando non verranno rigenerati con la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2013.

CREDITI D’IMPOSTE SULLE ACCISE
Dovrà essere chiarito se anche i predetti crediti (cooperative di autotrasportatori, cooperative di taxi, etc.) che scaturiscono da dichiarazioni periodiche presentate presso gli uffici della dogana, siano o meno soggette al limite di compensazione. In questi casi il credito che viene richiesto con l’apposita modulistica è soggetto a verifica da parte dei competenti uffici, talchè è auspicabile che possa essere al riguardo prevista una deroga in via interpretativa.

BLOCCO DELLA COMPENSAZIONE
IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 31 decreto-legge 31 maggio 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali (es., Ires, Irap e Iva) è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Al riguardo, l’agenzia delle entrate, con circolare n. 13 dell’11 marzo 2011 ha chiarito che, per “importi accessori” a cui fa riferimento la norma, devono intendersi:
• sanzioni e interessi;
• aggi;
• interessi di mora;
• altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all’agente della riscossione.
Il predetto documento di prassi ha chiarito che per la determinazione della soglia di 1.500,00 euro riferita ai debiti erariali scaduti è necessario fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento (comprensivi, come già specificato in precedenza, non solo delle imposte, ma anche di tutti gli accessori).
Quindi, nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.
La preclusione alla compensazione ha rilievo con riferimento ai singoli versamenti in compensazione. Pertanto, la permanenza di un debito superiore ai 1.500,00 euro in occasione di un successivo versamento varrà comunque ai fini della preclusione stessa.
In caso di indebita compensazione, l’articolo 31, comma 1, ha previsto l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all’ammontare compensato.
La circolare n. 13/2011 ha chiarito sul punto che l’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 31 è effettuata con riferimento a ciascuna indebita compensazione operata in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati superiori al limite di 1.500 euro.
La predetta sanzione non può essere applicata fino al momento in cui relativamente all’iscrizione a ruolo vi sia una controversia pendente; per contestazione pendente, come chiarito dalla circolare, deve intendersi qualsiasi controversia riguardante l’iscrizione a ruolo nel suo complesso e, quindi, sia l’impugnazione della cartella di pagamento che degli atti presupposti che tale iscrizione a ruolo hanno prodotto (avvisi di accertamento, atti di contestazione, ecc.).

A cura di Maurizia Parola
Unioncoop Cuneo – Servizio Amministrativo
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