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Cisterne del gasolio fino a seimila litri esonerate dalla normativa. Come regolarizzare quelle con capacità superiore


A seguito di un quesito posto dalla Confederazione italiana agricoltori al Ministero degli Interni ad al Comando dei Vigili del fuoco, si è avuta conferma che entro settembre 2018 sarà emanata una circolare esplicativa che specificherà come i contenitori di carburante fino a 6.000 litri nuovi od esistenti, siano esentati dall’applicazione di ogni obbligo previsto, in virtù di una deroga sancita dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116.

MESSA A NORMA. Tale circolare specificherà che i contenitori esistenti della capacità maggiore a 6.000 litri ed inferiore a 9.000 potranno essere messi a norma con la semplice presentazione della Scia se ciò avviene entro il 19 febbraio 2019. Dopo tale data, tali contenitori, oltre alla presentazione della Scia, dovranno obbligatoriamente essere adeguati alle disposizioni tecniche indicate nei punti 1, 2 e 3 (doppia parete o vasca contenitiva del 110%, tubo di sfiato ed eventuale copertura) del Decreto emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico il 22 novembre 2017.

ADEMPIMENTI NORMATIVI. In particolare, gli adempimenti normativi per le cisterne nuove e per quelle esistenti con capacità tra 6000 e 9000 litri che non saranno regolarizzate entro il 19 febbraio 2019, prevedono:

  1. che i contenitori debbano avere una doppia parete o in alternativa avere una vasca di raccolta per eventuali sversamenti con una capacità del 110% rispetto al volume del serbatoio, anziché del 50% o del 100% come previsto dalle precedenti normative;
  2. la presenza di un tubo di sfiato di 2,40 metri di altezza dal piano di calpestio;
  3. qualora vi sia presente la vasca di raccolta, la copertura di tutta la struttura con materiale non infiammabile che protegga la vasca dalla pioggia e da altre precipitazioni che possano riempirla;
  4. la presentazione in Comune della Scia antincendio e/o del Certificato di prevenzione incendi.

ALTRE ESENZIONI. Tali disposizioni non si applicano ai contenitori fino a 9.000 litri esistenti nei seguenti casi:

  1. siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazione della legge 9 agosto 2013 n. 98;
  2. siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 3 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.