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Chi alleva tartarughe, lama, alpaca e guanachi potrà accedere al regime di tassazione riservato alle aziende agricole


Ogni due anni, di norma, viene aggiornato un elenco di specie allevabili rientranti nel reddito agrario dei terreni, determinante per il conteggio delle imposte e la valutazione ai fini fiscali delle attività agricole di allevamento. Tale aggiornamento avviene mediante un apposito Decreto Ministeriale.

L’elenco in parola serve a comprendere quale sia il numero di capi allevabili, chiaramente in funzione della rispettiva specie, rientrante, ai fini della determinazione della base imponibile, nel reddito agrario, pertanto soggetto ad una tassazione, di norma, più vantaggiosa. Tale tassazione è esclusivamente riservata alle imprese agricole, pertanto si fonda su un conteggio che mette in rapporto la consistenza dell’allevamento con l’estensione e la qualità dei terreni aziendali.

Ha recentemente preso forma il DM 15 marzo 2019, il quale è ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che ha introdotto alcune novità fiscali. In particolare, si è vista l’introduzione di nuove specie allevabili che il legislatore ha definito come ricomprendibili all’interno del reddito agrario ai fini della tassazione. Spiccano, in questa revisione, le tartarughe ed alcune famiglie di camelidi (alpaca, lama, guanachi).

Grazie a questa novità, le aziende con allevamenti del genere potranno accedere, se ne avranno i requisiti, ad una tassazione appartenente prettamente al mondo agricolo. Prima di tale novità, invece, tali imprese venivano trattate in maniera più similare a quella di aziende appartenenti a settori extra-agricoli.

Si nota come tale riforma sia importante ed evidenzi una certa attenzione per il mondo agricolo, oltre ad una dinamicità nell’adeguare le normative. Gli allevamenti, infatti, nel tempo sono mutati ed appare contemporaneo considerare la problematica di come tassare anche animali che, magari, un tempo, erano meno diffusi.

 

Angelo Pasero, Agrieuro (Savigliano)