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Certificato giudiziale per chi lavora con minorenni


E’ entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 secondo cui il datore di lavoro che “intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” deve acquisire il certificato del casellario giudiziale “al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
A norma del secondo comma del suddetto art. 2, il datore di lavoro che non adempia all’obbligo di acquisire il certificato del casellario giudiziale “è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.
Vale la pena di precisare che l’obbligo in commento non si applica a tutti i datori di lavoro, ma solo a quelli che intendano assumere lavoratori per lo svolgimento di attività “che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
In sostanza, l’acquisizione del certificato del casellario del lavoratore è obbligatoria solo nei confronti dei lavoratori che, per la particolare tipologia di attività o di mansione svolta in azienda, vengono a contatto con soggetti minorenni.

(Fonte: Cia Cuneo)