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Cereali: cosa c’è da sapere sulla monosuccessione


Gli agricoltori che ricevono premi comunitari conoscono bene ormai la parola “condizionalità” e, quindi, sanno che, per non subire tagli in caso di controllo da parte dei funzionari comunitari, debbono rispettare tutta una serie di regole ( direttiva nitrati, benessere animale, corretto uso dei fitofarmaci , corretta gestione dei rifiuti).
Con Silvio Chionetti, responsabile del settore tecnico della Cia di Cuneo, facciamo un ripasso di un adempimento importante: l’avvicendamento delle colture.
Di cosa si tratta?
“L’ avvicendamento delle colture del regime della Condizionalità – informa Chionetti – ha imposto, fin dal 2008, una durata della monosuccessione di cereali di massimo 5 anni. Questo allo scopo di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, favorendo quindi l’avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo. In poche parole se su un terreno si è operata la monosuccessione del medesimo cereale a partire dal 2008, è necessario dalla prossima semina autunnale (campagna 2013) cambiare coltura per non incorrere nelle penalità previste dalla Condizionalità”.
Quali i cereali interessati?
“Un po’ tutti: frumento, mais, orzo, segale, avena, sorgo, miglio, scagliola, farro, triticale, spelta. E’ escluso il riso”.
Cosa si intende per monosuccessione?
“Per monosuccessione di cereali s’intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi. Il computo degli anni di monosuccessione è decorsa, quindi, a partire dall’anno 2008.
Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto. La successione dei seguenti cereali (frumento, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata come monosuccessione dello stesso cereale”.
Sono possibili deroghe?
“La normativa dà la possibilità di ricorrere a due deroghe alternative fra loro che consentono di prorogare la monosuccessione anche dopo i primi 5 anni. La prima consiste nella dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica mediante analisi del terreno (una almeno ogni 5 ettari di superficie interessata) da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione.
In altre parole, se la monosuccessione è iniziata nel 2008 sarà necessario effettuare le analisi già quest’anno e ripeterle ogni anno successivo per il quale si ricorre alla deroga. Nel caso di ricorso alla deroga e di accertamento, analisi alla mano, della diminuzione del livello di sostanza organica, sarà necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.
La seconda deroga consiste nella alternativa alle analisi del terreno. In poche parole agli agricoltori che intendono effettuare la monosuccessione sulla stessa particella anche nel 2013 è data la possibilità di adottare tecniche agronomiche e colturali di mantenimento del livello della sostanza organica del terreno, presentando nel contempo una comunicazione nitrati comprensiva di piano di distribuzione a garanzia della tracciabilità dell’adozione di tali tecniche agronomiche e colturali”.
Utilizzando queste deroghe quali obblighi deve rispettare l’agricoltore?
“Sulle particelle oggetto di monosuccessione, l’agricoltore deve rispettare contemporaneamente queste tre condizioni:
1) dichiarare le particelle interessate nella comunicazione nitrati comprensiva di piano di distribuzione; tale comunicazione deve essere presentata sia per l’anno 2012, che per l’anno 2013.
2) apportare dal prossimo anno su queste particelle un quantitativo di azoto organico pari ad almeno 170 kg per ettaro e per anno di azoto per il mais e ad almeno 150 kg per ettaro e per anno di azoto per gli altri cereali (orzo, frumento, ecc…).
3) effettuare su queste particelle operazioni quali sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica. Preciso che quando cito gli “altri interventi di fertilizzazione organica” intendo dire l’utilizzo di liquame con interramento di stocchi (interramento obbligatorio solo nei casi di non adesione alla deroga nitrati) ed utilizzo di digestato”.