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Canone di locazione occhio ai contanti


La legge di stabilità in vigore dal primo gennaio 2014 ha introdotto l’obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative, qualunque sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e assicurino pertanto la tracciabilità del pagamento (sono considerati mezzi tracciabili gli assegni, i bonifici, i bancomat e le carte di credito, anche prepagate), anche ai fini dell’asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
Tale obbligo si applica a tutte le locazioni residenziali comprese quelle turistiche, quelle transitorie e quelle stipulate a favore di studenti. L’unica eccezione stabilita dalla norma riguarda gli alloggi in edilizia residenziale pubblica, con riferimento ai quali non vige la disposizione in commento.

MILLE EURO
Tuttavia il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro Direzione V, con nota del 5 febbraio scorso, ha chiarito che per l’irrogazione delle sanzioni amministrative comminate in relazione ai limiti di utilizzo del denaro contante rileva unicamente la soglia di 1.000 euro. Pertanto nessuna sanzione può essere irrogata al conduttore che paghi – ed al locatore che riceva – un canone di locazione in contanti per una somma inferiore a detta soglia.
Si ricorda che la norma sulla tracciabilità dei pagamenti ha vietato tutti i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per importi pari o superiori a 1.000 euro.
Il trasferimento è vietato anche se effettuato con più pagamenti di minore importo che appaiono artificiosamente frazionati.

PROVA DOCUMENTALE
Il Ministero, nella nota citata, ha peraltro sottolineato che tale norma è stata introdotta per arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita. Di conseguenza, fermo restando l’anzidetto limite di 1.000 euro, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante eventualmente intercorse fra locatore e conduttore può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale che attesti l’eventuale pagamento in contanti del canone di locazione in modo chiaro, quale ad esempio una ricevuta di pagamento sottoscritta dal locatore.
Riassumendo, il conduttore può pagare in contanti il canone di locazione se l’importo è inferiore a 1.000 euro e se il locatore rilascia idonea ricevuta attestante con chiarezza l’avvenuto pagamento.

Marianna Cugnasco
mar.cugnasco@studiocugnasco.it