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Azoto nei campi, richiesta deroga entro il 15 febbraio


La deroga consente, a coloro che ne hanno diritto, di apportare, sui terreni collocati nelle aree vulnerabili da nitrati, ove abbiano titolo d’uso, 250 kg di azoto di origine zootecnica per ettaro all’anno (al posto dei 170 previsti dalla legislazione), fatto salvo il rispetto degli asporti risultanti dalle tabelle del Regolamento 10/R e delle condizioni sotto specificate.
L’apporto complessivo di azoto non deve comunque superare la domanda di nutrienti prevedibile per ciascuna coltura ed il rispetto di tale requisito è verificato tramite il PUA.
Le domande di adesione, individuali, debbono essere inoltrate inderogabilmente entro il 15 febbraio. La durata della deroga è annuale; pertanto deve ripresentare la domanda anche chi ha aderito l’anno scorso.
La deroga può essere richiesta anche solo per una parte dell’azienda, nel caso in cui la stessa possa essere suddivisa in Unità omogenee di Paesaggio.
E’ possibile chiedere la deroga esclusivamente per gli effluenti bovini e per quelli suini, in quest’ultimo caso a condizione che gli stessi siano stati sottoposti a trattamento mediante separatore solido/liquido e che la frazione palabile non venga applicata sui terreni beneficiari della deroga.
Per usufruire di questa possibilità, è necessario:
● Essere in regola con le capacità minime di stoccaggio previste dalla legislazione;
● Almeno il 70% dei terreni di cui si ha titolo d’uso debbono essere destinati alle seguenti colture:
– prati temporanei e permanenti, con l’esclusione dei medicai in purezza
– mais classe 600 – 700 con ciclo di crescita di almeno 145 – 150 gg e seminato entro l’inizio di aprile
– mais o sorgo con un erbaio invernale
– cereali vernini seguiti da erbaio estivo
● La richiesta deve essere corredata da un impegno scritto e controfirmato da tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei terreni (conduttori dei fondi concessi in asservimento compresi);
● L’azienda beneficiaria della deroga non può utilizzare fertilizzanti fosfatici di origine chimica;
● Almeno 2/3 del quantitativo di azoto da effluente zootecnico, fatta eccezione per l’azoto prodotto dal bestiame al pascolo, deve essere applicato entro il 30 giugno di ogni anno. Sia gli effluenti di allevamento che i fertilizzanti chimici non possono inoltre essere applicati dopo il 1° novembre;
● L’effluente non palabile deve essere applicato mediante le migliori tecniche disponibili quali: fertirrigazione attuata mediante dispositivi di aspersione (es. pivot, barre), microirrigazione a goccia, spandimento a raso per bande, spandimento superficiale a bassa pressione seguito da interramento nelle 24 ore, iniezione profonda o per scarificatura a solco aperto o iniezione superficiale con concomitante chiusura del solco o erpicatura;
● L’effluente palabile, fatto salvo che per i prati, andrà interrato nelle 24 ore.
Gestione dei terreni oggetto dell’utilizzo agronomico in deroga:
● I prati temporanei sono arati in primavera;
● I prati temporanei e permanenti comprendono al massimo il 50% di specie azotofissatrici
● Il mais a maturazione tardiva viene raccolto interamente, stocco compreso;
● L’erbaio secondario viene seminato entro 2 settimane dalla raccolta della coltura principale;
● Una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro 2 settimane dall’aratura del prato;
● Nell’anno di aratura dei prati permanenti non sono applicati fertilizzanti minerali;
● L’azienda deve disporre di un’analisi del suolo per ogni area aziendale omogenea (una ogni 5 ha massimo) e la stessa deve essere ripetuta ogni 4 anni.
Trasporto degli effluenti zootecnici nell’ambito della deroga e controlli previsti:
● Se la distanza da percorrere risulta superiore ai 30 km si deve disporre di sistemi di posizionamento geografico (per distanze inferiori sarà sufficiente il documento di accompagnamento e copia della Comunicazione di utilizzo agronomico);
● La totalità delle aziende richiedenti subirà un controllo documentale, il 5% di esse una verifica presso il centro aziendale e l’1% dei trasporti dei reflui un controllo durante tale fase. In caso di inadempienza le aziende saranno escluse dall’accesso al regime di deroga per l’anno successivo.

(Fonte: Coldiretti Piemonte)