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Aumenta l’imposta di bollo fissa


Con l’entrata in vigore, il 26.6.2013, della L. 71/2013, di conversione del DL 43/2013, è aumentata la misura dell’imposta di bollo fissa dovuta su molteplici e diversi atti.
Infatti, l’art. 7-bis co. 3 del DL 43/2013, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli interventi di ricostruzione privata nei territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009, ha disposto che le misure dell’imposta fissa di bollo precedentemente stabilite in 1,81 e in 14,62 euro, ovunque ricorrano, siano rideterminate, rispettivamente, in 2 e in 16 euro.
Pertanto, gli atti che, fino al 25.6.2013, erano soggetti ad imposta di bollo nella misura fissa:
– di 1,81 euro, sono soggetti ad imposta nella misura di 2,00 euro;
– di 14,62 euro, sono soggetti ad imposta nella misura di 16,00 euro.
Peraltro, è possibile utilizzare anche i vecchi contrassegni emessi anteriormente all’entrata in vigore degli aumenti, nella misura di 1,81 o di 14,62 euro, integrandoli mediante ulteriori contrassegni emessi nella misura, rispettivamente di 0,19 euro e di 1,38 euro.
In caso di pagamento dell’imposta nella misura, inferiore, precedentemente prevista, trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 25 del DPR 642/72 (dal 100% al 500% della minore imposta pagata).
A decorrere dal 26 giugno si applica, ad esempio, la marca da bollo da Euro 16,00, in luogo della marca da 14,62 ai seguenti atti:
– atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi (ad eccezione di quelli relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche) (art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
– scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti (art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
– atti di notorietà e le pubblicazioni di matrimonio (art. 4 comma 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).
Sempre a decorrere dalla suddetta data sarà elevata ad Euro 2, in luogo di € 1,81 l’imposta di bollo sui seguenti atti:
– fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
– ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, se superano 77,47 euro (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).

(Fonte: Unioncoop Cuneo, Servizio Amministrativo – Maurizia Parola)