Sezioni


Agriturismi: i vantaggi per le aziende agricole


Per l’attività agrituristica, attività connessa alle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile il quale prevede nella propria elencazione l’attività di ricezione ed ospitalità così come definite dalla Legge, è previsto un particolare regime fiscale, diverso da quelli applicabili alla consueta attività agricola ma comunque di favore rispetto alle medesime attività alberghiere/ristoratizie svolte non in collegamento con l’attività agricola stessa. Proprio per questo è bene premettere che l’attività agrituristica per essere considerata tale deve assolutamente sottostare alle regole di cui alla Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 (e relative Leggi Regionali) nella quale sono analiticamente indicate le condizioni per cui tale attività possa considerarsi connessa all’attività agricola e quindi beneficiare della normativa fiscale di favore.
ATTIVITA’ NON PREVALENTE. Tra le attività indicate nelle predetta Legge vi è quella di ricezione e ospitalità svolta dagli imprenditori agricoli esercitata attraverso l’utilizzo della propria azienda e con questa in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile le quali devono avere carattere principale. In pratica l’attività agrituristica deve essere una attività che va a completare il ciclo produttivo dell’attività dell’imprenditore agricolo ma non deve essere la sua attività prevalente, quindi perché nasca l’attività agrituristica deve esserci l’attività agricola e non viceversa.
IVA E IMPOSTE. Fatte le dovute premesse, qualora l’attività rientri nell’attività connessa, dal punto di vista fiscale questa gode di un sistema forfetario sia ai fini Iva che ai fini delle imposte sul reddito.
Per quanto riguarda l’Iva si applica una percentuale forfetaria di detrazione del 50% sull’Iva relativa alle operazioni attive. Questo significa che fatta cento l’Iva sulle cessioni nella liquidazione l’imposta da versare all’erario è pari a cinquanta. Questo regime non tiene quindi conto dell’Iva pagata sugli acquisti che non incide nel calcolo della liquidazione. Con lo stesso meccanismo viene anche calcolata la base imponibile ai fini delle imposte sul reddito (per le aziende agricole sotto forma di ditta individuale e società di persone) in quanto è determinata sulla base della percentuale forfetaria del 25% dei ricavi quindi, anche in questo caso, fatti cento i ricavi la base imponibile sulla quale si calcola l’imposta sul reddito è venticinque.
OPZIONE ORDINARIA. L’imprenditore agricolo ha comunque la facoltà, nel caso ne valutasse qualche convenienza, di optare per il regime ordinario di liquidazione dell’Iva (Iva sulle cessione meno Iva sugli acquisti) e del reddito (base imponibile data da costi meno ricavi). Tale opzione, che deve avere durata almeno triennale, vale sia per l’Iva che per le imposte sul reddito e non può essere effettuata disgiuntamente.
E’ bene precisare che l’attività agrituristica comporta la tenuta della contabilità separata ai fini Iva rispetto all’ordinaria attività agricola, a meno che per entrambe non si sia optato per il regime Iva ordinario.
Infine con riferimento ai fabbricati destinati a tale attività, questi sono considerati fabbricati rurali strumentali a tutti gli effetti.
Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it

(Fonte: L’Imprenditore agricolo)