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Agrinsieme fa il punto sui patentini agricoli


“Il Ministero del Lavoro – informa il responsabile provinciale del Caa/Cia di Cuneo, Silvio Chionetti – ha emanato la circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 con la quale fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
I chiarimenti, sollecitati da CIA e dalle altre organizzazioni aderenti ad Agrinsieme, accolgono le nostre richieste in ordine ai criteri della dichiarazione di attestazione dell’esperienza pregressa dei lavoratori agricoli/operatori”.
“Ricordiamo, infatti – continua Chionetti – che il punto 9.4 dell’Accordo specifica che i lavoratori del settore agricolo che al 12 marzo 2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni possono frequentare esclusivamente i corsi di aggiornamento di 4 ore entro il 12 marzo 2017 (e quindi non il corso base di 8 ore che prevede anche la parte pratica). Tale deroga si applica a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature individuate nell’Accordo.
La circolare in merito all’esperienza pregressa prevede la possibilità di autocertificare l’esperienza biennale, che deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.
Per quanto riguarda la tipologia di operatori/lavoratori agricoli sono previsti tre casi specifici.
I lavoratori autonomi, datori di lavoro utilizzatori nella dichiarazione devono attestare la disponibilità in azienda della/e attrezzatura/e di lavoro di cui si dichiara l’esperienza e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale.
Per i coadiuvanti familiari la dichiarazione, contenente i dati di cui sopra, dovrà essere redatta dal titolare dell’impresa agricola.
Per quanto riguarda i lavoratori subordinati la circolare introduce una importante semplificazione.
Difatti, saranno gli stessi lavoratori a sottoscrivere la dichiarazione relativa all’esperienza nell’uso delle attrezzature indicando i periodi di tempo in cui è stata svolta l’attività, in quali impresa/e è stata svolta e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Rimane di competenza del datore di lavoro ai sensi del Titolo III del d.lgs. 81/08 la verifica delle capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati e, in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
La circolare, inoltre, specifica per tutte le attività e per tutte le attrezzature elencate nell’accordo che l’abilitazione è necessaria anche in caso di utilizzo saltuario od occasionale con le eccezioni delle operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura e di manutenzione ordinaria e straordinaria”.
“Infine – conclude Chionetti – la circolare introduce una ulteriore semplificazione relativamente ai corsi di aggiornamento. Difatti, è riconosciuta la possibilità di svolgere i corsi di aggiornamento di quattro ore anche in aula con un numero massimo di 24 partecipanti (quindi anche la parte pratica di 3 ore può essere svolta in aula)”.
Alla luce di quanto detto si riassumono indicativamente le casistiche che si possono riscontrare.
Se si è proceduto a documentare l’esperienza biennale del lavoratore agricolo/lavoratore autonomo/coadiuvante familiare/datore di lavoro, il corso di aggiornamento di 4 ore andrà effettuato entro il 12 marzo 2017.
Se l’operatore ha già frequentato corsi specifici, in relazione alla tipologia dei corsi effettuati si procederà eventualmente a frequentare il corso di aggiornamento con relativa verifica, secondo la tabella seguente:

– Corsi con durata complessiva non inferiore a quella prevista dell’accordo composti da mo-dulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento
Adempimenti
nessuno
Aggiornamento
entro 5 anni dalla data di verifica.

– Corsi caratterizzati da una durata inferiore a quella prevista dall’accordo
Adempimenti
devono essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo
Aggiornamento
entro 5 anni dalla data di ag-giornamento

– Corsi non completati da verifica finale dell’apprendimento
Adempimenti
oltre ad essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi occorre superare la verifica finale
Aggiornamenti
entro 5 anni dalla data di atte-stazione di superamento della verifica finale di apprendimento

I lavoratori/operatori incaricati dell’uso dei trattori agricoli alla data del 12 marzo 2013, che non hanno maturato un’esperienza di due anni o che non siano in possesso di crediti formativi, dovranno frequentare i corsi base entro il 12 marzo 2015. Malgrado richiesto, nella circolare non è stato inserito alcun chiarimento in merito, per cui per usufruire della deroga i lavoratori/operatori devono già svolgere alla data del 12 marzo 2013 mansioni o attività che prevedono l’uso delle attrezzature.