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Agricoltura sociale i campi dal volto umano


La legge n. 141 del 18 agosto 2015, entrata in vigore lo scorso 23 settembre, ha introdotto nel nostro ordinamento quella che possiamo definire come “impresa agricola sociale”; questa non è un nuovo soggetto giuridico ma esprime più che altro una “funzione”.

NON SOLO CIBO

Per agricoltura sociale s’intende lo svolgimento delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile in modo tale da realizzare iniziative di carattere socio sanitario, educativo, di formazione ed inserimento lavorativo, di ricreazione, dirette in particolare a fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione. Ciò evidenzia come, nel concreto, l’agricoltura abbia non solo la capacità di produrre cibo, servizi e beni valutabili economicamente, ma possa anche svolgere funzioni di utilità sociale, passando dalla tutela dell’ambiente e del paesaggio, al presidio e salvaguardia del territorio, arrivando alla funzione terapeutica che la cura della terra e degli animali possono produrre in determinati soggetti.

QUOTE FATTURATO

Sotto il profilo soggettivo l’impresa agricola sociale può avere qualsiasi forma giuridica: persona fisica, società semplice, società di persone, di capitali o cooperativa. Con riferimento alle cooperative sociali, che per natura non sono imprese agricole, la norma prevede che per poterle definire operatori dell’agricoltura sociale debbano realizzare la prevalenza del fatturato in agricoltura; se ciò non si verifica ma il fatturato agricolo supera il 30% del fatturato complessivo, allora dette cooperative sono considerate agricole limitatamente al fatturato agricolo.

AMBIGUITA’

Sotto il profilo oggettivo la legge non è chiara nello stabilire se l’impresa in commento debba avere esclusivamente le funzioni sociali citate o se invece si possa trattare di una normale impresa agricola che già svolge la propria attività e che ponga in essere anche servizi sociali; ciò verrà chiarito con l’emanazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole che dovrà definire i requisiti minimi e le modalità di effettuazione delle attività di natura sociale. Sembra plausibile che possa rientrare nel novero delle imprese agricole sociali qualsiasi impresa agricola esistente o di nuova costituzione, la quale potrà aggiungere all’attività agricola tradizionale anche le prestazioni di servizi sociali, che saranno inquadrate come attività connesse, accessorie e complementari alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento, che devono continuare ad essere le attività principali.

QUATTRO CATEGORIE

Le quattro categorie di attività che qualificano l’agricoltura sociale sono le seguenti:
1. inserimento socio lavorativo di soggetti svantaggiati;
2. prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzo delle risorse dell’impresa agricola per sviluppare abilità e capacità di inserimento lavorativo e ricreativo, nonché servizi utili per la vita quotidiana;
3. affiancamento alle terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute, anche con l’ausilio di animali e coltivazioni di vegetali;
4. progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare ed alla salvaguardia delle biodiversità, con diffusione della conoscenza sul territorio, anche tramite la creazione di fattorie didattiche per i bambini in età prescolare e per le persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

ATTIVITA’ CONNESSE

Le prestazioni di servizi sociali di cui ai punti 2, 3 e 4 sono considerate attività connesse e pertanto, se svolte da persone fisiche e società semplici, possono usufruire del regime di tassazione forfettario di cui all’articolo 56-bis del TUIR (che prevede un reddito pari al 25% dei corrispettivi annotati ai fini Iva) e la determinazione dell’Iva forfettaria in misura pari al 50%.

Marianna Cugnasco
(mar.cugnasco@studiocugnasco.it)

(Fonte: L’Imprenditore agricolo)