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Agricoltori alla prova del nuovo redditometro


Il redditometro, strumento di accertamento cosiddetto “sintetico” di cui tanto si parla e che l’Amministrazione Finanziaria ha promosso quale potente strumento di contrasto all’evasione, è ai nastri di partenza. In questa sede non si vuole entrare nel complesso meccanismo della determinazione del reddito mediante tale strumento, ma evidenziare come gli imprenditori agricoli determinando i propri redditi su base catastale, possono potenzialmente essere tra i soggetti “monitorati” in quanto sicuramente non c’è congruenza tra spesa sostenuta nel periodo di imposta e reddito dichiarato. Questo si ovvia, come si dirà in seguito, con il contraddittorio con l’Ufficio.
Chiarimenti sulle modalità di determinazione del reddito per mezzo di tale strumento sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate il 31 luglio 2013 con la Circolare n. 24/E. Innanzitutto il nuovo redditometro si applica con riferimento ai redditi conseguiti a partire dall’anno di imposta 2009. Per l’anno 2008 (ancora accertabile) trova invece applicazione la normativa previgente.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il concetto di base è che la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione che tutto quanto è stato speso nel periodo di imposta sia stato finanziato con redditi del medesimo periodo. Vi è però una clausola di salvaguardia, vale a dire che è concesso uno scostamento annuo tra reddito dichiarato e reddito accertato del 20%. Questo significa che fatto 100 il reddito dichiarato dal contribuente, perché l’Amministrazione Finanziaria possa procedere con l’accertamento sintetico deve generarsi un reddito accertabile almeno pari a 121.

ACCERTAMENTI
Dal punto di vista procedimentale tale tipologia di accertamento viene condotta dai funzionari dell’Agenzia delle Entrare direttamente presso l’Ufficio e non necessariamente prevede loro accessi od ispezioni presso il domicilio del contribuente. I funzionari, sulla base delle informazioni a loro disposizione, che derivano dalla banca dati dell’Anagrafe tributaria o dalle statistiche Istat, determinano il reddito complessivo accertabile del contribuente quale somma delle:
– “spese certe” direttamente sostenute dal contribuente o dai familiari a carico;
– “spese per elementi certi” ottenute applicando a dati certi (abitazione, mezzi di trasporto, ecc…), riferibili al contribuente od ai familiari fiscalmente a carico, i valori medi rilevati dai dati dell’Istat o da analisi degli operatori appartenenti ai settori economici di riferimento;
– quote relative agli incrementi patrimoniali imputabili al periodo di imposta;
– quote di risparmio formatesi nell’anno;
– quote parte dell’ammontare complessivo delle spese medie correnti rilevate dall’Istat relative alla tipologia di nucleo familiare.

ACQUISTI IMMOBILIARI
Un accenno deve essere fatto agli incrementi patrimoniali: il più classico è l’acquisto di un immobile, spesa che viene imputata interamente nell’anno dell’acquisto, al netto dell’eventuale quota capitale di mutuo e dei disinvestimenti patrimoniali avvenuti negli ultimi quattro anni. Tra gli incrementi patrimoniali sono ricompresi anche l’acquisto di beni mobili registrati, la sottoscrizione di polizze vita, il versamento di contributi previdenziali volontari, l’acquisto di opere d’arte, le manutenzioni straordinarie e le ristrutturazioni di unità abitative.

INVITO A COMPARIRE
Tutte queste informazioni, una volta elaborate, determinano un reddito accertato che, se supera la soglia di salvaguardia, comporta la comunicazione al contribuente di un “invito a comparire”. Questa fase di contraddittorio, che è obbligatoriamente prevista dalla legge, è di assoluta importanza perché il contribuente, di persona o per il tramite di suoi rappresentanti, può produrre all’Ufficio informazioni o notizie non note ai funzionari che possono risultare rilevanti ai fini della determinazione della pretesa, come fornire la prova che le spese sostenute nel periodo di imposta sono state finanziate con:
– redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta;
– redditi esenti;
– redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
– redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
IDONEA DOCUMENTAZIONE. Proprio in questa importantissima fase gli imprenditori agricoli dovranno dimostrare e produrre all’Ufficio l’idonea documentazione che rilevi come la loro attività abbia generato dei redditi idonei a sostenere le spese effettuate ma che questi non sono stati dichiarati in quanto la norma di legge consente di determinare il reddito imponibile sulla base dei valori catastali (reddito dominicale e reddito agrario), sensibilmente inferiori. In questo modo, qualora l’Ufficio ritenga idonee le motivazioni apportate, la vertenza potrebbe già essere definitivamente chiusa in questa fase.

Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it

(Fonte: L’Imprenditore agricolo)