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Agricoltore attivo conterà il codice Ateco?


La nuova PAC ha introdotto, tra le svariate novità, la definizione di agricoltore attivo (Art. 9 Reg. UE 1307/2013), per identificare i soggetti che hanno diritto ad accedere all’erogazione dei pagamenti diretti ed altri strumenti messi a disposizione dal nuove regime.
Nell’ultimo periodo, la questione sull’agricoltore attivo sta facendo parecchio discutere, in quanto si parla di interpretazione nei criteri dell’individuazione del medesimo. Occorre, infatti, riuscire ad individuare dei parametri che permettano di comprendere, in maniera rapida e certa, se un determinato soggetto possa essere classificato come agricoltore attivo o meno, al fine di capire se esso possa essere ricompreso in tutta una serie di misure della nuova PAC.
Le ultime indiscrezioni, peraltro ancora da confermare, porterebbero l’attenzione sul codice ATECO con cui l’azienda agricola sarebbe iscritta alla Camera di Commercio.
Il codice ATECO è un codice costituito da sei cifre. I codici ATECO sono numerosissimi, in quanto ne esistono per ogni settore economico (ad esempio, per l’agricoltura, per le attività manifatturiere, per le attività finanziarie ed assicurative e così via) ed il loro scopo è quello di illustrare quale sia l’attività svolta dal soggetto, dall’impresa o dalla società, definendone il settore operativo.
E’ bene precisare che un soggetto può anche essere caratterizzato da più codici ATECO: uno sarà quello relativo alla sua attività principale, mentre gli altri saranno quelli correlati alle attività secondarie eventualmente svolte.
Secondo quanto emerso dalle ultime notizie, ancora da confermare ufficialmente, derivanti da un’interpretazione dell’Art. 9 del Reg. UE 1307/2013, il requisito di agricoltore in attività potrebbe essere soddisfatto se l’azienda è iscritta in Camera di Commercio con un codice ATECO principale di tipo agricolo. Qualora il requisito del codice ATECO principale agricolo dovesse mancare, allora l’attenzione potrebbe spostarsi sull’eventuale codice ATECO secondario, che potrebbe essere richiesto di tipo agricolo e, congiuntamente, potrebbe essere necessaria l’iscrizione all’INPS nella sezione agricoltura.
Inoltre, esisterebbe anche un requisito di tipo reddituale, richiamato dall’Articolo 9 del Reg. UE 1307/2013, che prevedrebbe che i pagamenti diretti ricevuti nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili prove siano pari o superiori al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole del soggetto in questione, per poter definire quest’ultimo come agricoltore attivo.
Restano fuori dalla classificazione di agricoltore attivo, sempre secondo quanto indicato dal Reg. UE 1307/2013, i soggetti le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l’attività minima definita da ciascuno Stato membro ed i soggetti collocati nella cosiddetta black list (soggetti di intermediazione bancaria, finanziaria o commerciale, aeroporti, ecc.), salvo eccezioni.
Parrebbe, invece, confermata la soglia di 1.250 euro (5.000 euro per le zone montane) di pagamenti diretti ricevuti nell’anno precedente sotto la quale l’agricoltore è considerato automaticamente attivo.
Una serie di passaggi, insomma, che sembrerebbero costruiti per evitare che vengano classificati come agricoltori attivi anche soggetti che, di fatto, avrebbero poco a che fare con l’ambito agricolo.

Angelo Pasero, Agrieuro (Savigliano)