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Affidabilità fiscale, agricoltori sotto controllo: come funzionano i nuovi indicatori applicati al reddito delle imprese agricole


Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) hanno soppiantato l’ormai vecchio strumento di controllo elaborato dall’Agenzia delle Entrate noto come “Studi di Settore”, con la novità che gli ISA dovrebbero premiare i contribuenti “affidabili”, facendo emergere nuova base imponibile ed accrescendo la cooperazione tra contribuenti e Fisco. L’ulteriore novità riguarda il settore agricolo perché gli indicatori in commento sono stati introdotti anche per le attività agricole, con i codici AA01S per le coltivazioni e AA02S per l’allevamento e le attività connesse.

MULTIATTIVITA’

Una questione particolare da considerare riguarda le ipotesi di multiattività. Le istruzioni precisano infatti che i soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, che non rientrano nello stesso ISA, sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA per entrambe le attività ma non devono applicarli. Si ha multiattività quando l’attività secondaria supera il 30% dell’ammontare dei ricavi dichiarati.  Ovviamente se per una attività l’ISA non è stato emanato, non si è in presenza di multiattività.

Una frequente ipotesi di multiattività si configura nel caso in cui, oltre ad un’attività commerciale o professionale, venga svolta un’attività agricola, per la quale sono stati approvati i relativi ISA. In tale situazione pertanto gli ISA da compilare sono due, ma il risultato non rileva poiché la norma ne stabilisce l’inapplicabilità.

REDDITO AGRARIO

Tuttavia occorre prestare particolare attenzione, in presenza di attività agricole, qualora il reddito venga determinato su base catastale o forfetariamente. Infatti siccome gli ISA si applicano ai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo, questa regola esclude tutte le attività agricole che rientrano nel reddito agrario poichè in tal caso è come se si fosse in presenza di una “non attività” (e quindi in tal caso non si incorre nell’ipotesi di multiattività). Ad esempio per il florovivaista che gestisce anche la vendita al minuto di articoli da giardino l’unica attività a cui deve essere applicato l’ISA è la seconda, di natura commerciale.

ATTIVITA’ ESCLUSE

Le attività escluse dagli ISA poiché rientranti nel reddito agrario sono la coltivazione dei terreni, la silvicoltura, l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dai terreni coltivati e le attività connesse i cui prodotti ceduti rientrino nel DM 13 febbraio 2015, se svolte da persone fisiche e società semplici. Quindi gli ISA si rendono applicabili soltanto in presenza di società diverse dalle società semplici (Snc, Sas, Srl agricole). Tuttavia se tali soggetti determinano il reddito su base catastale in quanto hanno optato per il reddito agrario ai sensi dell’art. 1, c. 1093 L. 296/2006, anche per loro scatta l’esclusione dagli ISA.

REDDITO DI IMPRESA

Si noti peraltro che le società diverse dalla società semplice che svolgono contemporaneamente un’attività agricola (per esempio, gestione del vivaio) e una commerciale (vendita articoli da giardinaggio e da regalo) non possono optare per il reddito agrario poiché non svolgono esclusivamente un’attività agricola (ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 99/2004) e quindi rientrano a pieno titolo nel reddito di impresa e ai fini degli ISA si vengono a trovare nella fattispecie della multiattività.

In altre parole in agricoltura si possono svolgere 6 attività considerate agricole sotto il profilo civilistico, ma che ai fini fiscali hanno natura di reddito d’impresa:

  • allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di 1/4 dal terreno coltivato;
  • coltivazione di vegetali oltre il secondo piano produttivo;
  • attività connessa di produzione di beni non compresi nel DM 13 febbraio 2015;
  • attività connesse relative alla produzione di servizi;
  • produzione di energia elettrica oltre i limiti della franchigia;

AFFIDABILITÀ FISCALE

Pertanto se queste attività sono svolte da persone fisiche o da società semplici la determinazione del reddito avviene su base forfetaria e questo esclude tale attività dagli ISA; se invece la determinazione del reddito avviene su base analitica (ricavi meno costi), che è obbligatoria per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società semplici, gli ISA si rendono applicabili.

Tutto quanto sopra chiarito è bene sottolineare che ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha ancora messo i contribuenti ed i loro consulenti nelle condizioni di compilare i modelli ISA: mancano sia gli applicativi necessari per la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale, sia gli ulteriori dati indispensabili per determinare il punteggio di affidabilità di ciascun contribuente che l’Agenzia dovrà pubblicare nel cassetto fiscale. Siamo in speranzosa attesa!

 

Marianna Cugnasco

mar.cugnasco@studiocugnasco.it

(da L’Imprenditore Agricolo)