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Coltivazioni conto terzi e compartecipazione agraria


Disporre di terreni sui quali poter svolgere l’attività agricola di coltivazione dei fondi è sempre più difficoltoso oltre che sempre più oneroso. Diventa pertanto necessario trovare, sulla base degli strumenti che il nostro ordinamento civilistico e fiscale ci concede, delle forme alternative all’affitto dei terreni o all’acquisto degli stessi per poter riuscire, se non altro, a mitigare tale situazione. Due forme contrattuali sicuramente poco utilizzate e spesso poco conosciute sono la “coltivazione conto terzi” e la “compartecipazione agraria stagionale”.
COLTIVAZIONE CONTO TERZI
Mediante questo contratto (applicabile solo alle coltivazioni di vegetali e non all’allevamento di animali) un soggetto, sia esso imprenditore agricolo od imprenditore commerciale, consegna ad un imprenditore agricolo che possiede i mezzi produttivi (terreno ed attrezzature) le sementi, le talee o le piante germogliate, affinchè le coltivi per poi riconsegnare il prodotto finito al committente. L’aspetto interessante è che, dal punto di vista fiscale, quanto corrisposto dal committente all’imprenditore agricolo (che può essere un imprenditore individuale, una società semplice o una società agricola di persone o di capitali) rientra a tutti gli effetti nel reddito agrario di quest’ultimo. Questo tipo di contratto, molto utilizzato nel settore florovivaistico, può essere interessante anche in altri ambiti, vista la necessità di reperire terreni sui quali effettuare coltivazioni, anche di secondo raccolto, per approvvigionare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di origine agroforestale. Tale attività di coltivazione conto terzi rientra a tutti gli effetti tra le attività agricole connesse di prestazione di servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda normalmente impiegati nell’attività agricola principale. Ai fini Iva, pertanto, il corrispettivo per tale attività rientra nel regime forfettario che prevede la detrazione, forfettaria appunto, del 50 % fatta salva la possibilità di optare per il regime ordinario.
COMPARTECIPAZIONE AGRARIA STAGIONALE
La compartecipazione agraria è a tutti gli effetti un contratto agrario che ha natura associativa. Tale contratto prevede che il compartecipato, imprenditore agricolo che apporta la disponibilità del fondo ed i mezzi meccanici per la coltivazione, ed il compartecipante, che apporta gli altri fattori produttivi quali le sementi, i concimi, ecc., concorrano entrambi alle spese di produzione ed al rischio della coltivazione (esclusivamente di culture stagionali) per poi attribuirsi la produzione o il ricavo della cessione in base alla percentuale di compartecipazione prevista dal contratto. In caso di vendita dei prodotti sarà il compartecipante a fatturare la cessione ricevendo a sua volta dal compartecipato fattura di addebito della propria quota. A differenza della coltivazione conto terzi tale attività comporta che, ai fini reddituali, i due attori si attribuiscano pro-quota il reddito agrario e nella stessa misura i beni rientrino tra quelli prodotti sul proprio fondo. L’utilizzo di questa forma di contratto ai fini delle coltivazioni per l’approvvigionamento di impianti di produzione di energia od ai fini dell’allevamento di animali può essere più vantaggioso per il compartecipante rispetto a quanto possa essere per il committente nel contratto di coltivazione conto terzi, in quanto la propria quota di prodotti concorre al calcolo della prevalenza ai fini reddituali con il vincolo che la compartecipazione può solamente essere utilizzata per coltivazioni che abbiano carattere di stagionalità.