Sezioni


Come e quando conviene produrre biogas agricolo


L’attività di produzione di energia elettrica da fonti agroforestali mediante impianti a biogas od impianti a biomasse rientra a tutti gli effetti tra le attività agricole connesse. Questo significa che bisogna partire dallo svolgimento di una attività agricola “principale” vale a dire la coltivazione del terreno, l’allevamento di animali o la silvicoltura per poi poter svolgere l’attività agricola connessa. In poche parole è necessario che sia effettivamente svolta una attività agricola a lato della quale poi viene svolta l’attività connessa di produzione di energia elettrica e non viceversa.
PROVENTI AGRARI. La norma fiscale consente, a certe condizioni, di fare rientrare i proventi derivanti dalla produzione di energia elettrica (e termica) mediante fonti agroforestali nel reddito agrario dichiarato dell’imprenditore agricolo (sia esso impresa individuale, società semplice o società agricola) con evidenti vantaggi dal punto di vista economico.
L’amministrazione finanziaria ha classificato tra le fonti rinnovabili agroforestali le biomasse, vale a dire la parte biodegradabile dei prodotti o dei residui provenienti dalla attività agricola siano esse sostanze di origine animale (es. i reflui zootecnici) che di origine vegetale (es. il mais, o le biomasse legnose anche sotto forma di cippato).
Per poter fare sì che la predetta attività connessa rientra nel reddito agrario è necessario rispettare il criterio della prevalenza, vale a dire che il 51 % dei prodotti destinati alla produzione di energia deve derivare dalla coltivazione dei fondi a propria disposizione e/o dal proprio allevamento di animali e pertanto risultare prevalente rispetto ai prodotti acquistati da terzi. In ogni caso anche la parte di prodotti, non prevalente, acquisiti da soggetti terzi deve essere di origine agroforestale, come prima definito, per fare sì che la produzione di energia si configuri quale attività agricola. Il criterio della prevalenza è, dal punto di vista fiscale, di assoluta importanza e spiega il perchè qualora si costruisca un impianto di dimensioni notevoli (che comunque deve sempre essere al di sotto del megawatt di potenza) sia necessario reperire molti ettari di terreno per poter rientrare nel reddito agrario.
PREVALENZA AGRICOLA E COMPATIBILITA’. Risulta importante quindi sapere come determinare tale prevalenza in quanto non sempre i prodotti derivanti dal fondo e quelli acquistati da terzi sono “omogenei” tra loro (es. sui mie fondi produco mais destinato alla produzione di energia e dal mio allevamento reperisco i reflui zootecnici e dall’esterno acquisto il triticale). L’Agenzia delle Entrate ha stabilito in un proprio documento di prassi che la prevalenza si determina sulla base:
della quantità, quando i prodotti hanno la stessa natura merceologica;
del prezzo, quando hanno natura merceologica diversa ma tali prodotti hanno un valore di mercato;
del potere energetico del prodotto, quando questi non sono omogenei dal punto di vista merceologico e non hanno un valore di mercato (es. reflui zootecnici).
FARSI DUE CONTI. Nell’attuale situazione economica dove reperire dei terreni, sia in affito che a titolo di proprietà, è diventato molto oneroso, è bene che le aziende agricole valutino di costruire impianti di produzione di energia di dimensioni anche ridotte (sul mercato esistono impianti a partire da 50 Kw di potenza) ma che siano compatibili con la propria realtà aziendale in modo tale che il requisito della prevalenza sia facilmente raggiungibile. L’investimento deve sempre essere, ovviamente, valutato sulla base di un accurato business plan che tenga conto delle tariffe incentivanti spettanti in quel momento in quanto sempre in fase di evoluzione da parte del Governo. Nel business plan bisogna inoltre tenere in dovuta considerazione il ruolo che gioca l’Iva in quanto la costruzione dell’impianto sconta l’aliquota del 21 % e la successiva vendita dell’energia, che solitamente avviene al Gse, prevede l’applicazione dell’aliquota del 10 %. Questo può comportare, inizialmente, un importante credito Iva assolutamente recuperabile in quanto tale attività, anche in ambito agricolo, deve essere svolta in regime Iva ordinario. Pertanto bisognerà solamente valutare se sarà oppurtuno richiedere a rimborso all’Amministrazione il credito iniziale oppure se recuperarlo nel tempo scomputandolo dall’Iva a debito derivante dalla cessione dell’energia.