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Voucher stagionali spendibili oltre i 30 giorni


“Con circolare n. 37 del 18.02.2013 il Ministero del lavoro è tornato sull’argomento del lavoro occasionale accessorio modificando parzialmente le indicazioni operative fornite in precedenza e, in particolare, solo per il settore agricolo sono stati apportati chiarimenti che semplificano molto la gestione dei voucher utilizzati per i lavori stagionali”.
Confagricoltura Cuneo sottolinea con soddisfazione i chiarimenti forniti dal dicastero che ha rivisto in senso meno restrittivo le precedenti disposizioni operative sull’utilizzo dei voucher nel settore primario.
In particolare il Ministero ha chiarito che, limitatamente al settore agricolo, e fino alla modifica delle procedure, anche telematiche, di rilascio dei nuovi voucher: i nuovi buoni lavoro – che, come noto, devono essere numerati progressivamente e datati – non devono essere necessariamente spesi entro 30 giorni dal loro acquisto, ma anche in un periodo successivo. Inoltre la dichiarazione del prestatore relativa al mancato superamento, nell’anno, del limite di 5.000 euro “costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio”, relativamente al rispetto di tale requisito economico. I voucher di 10 euro in agricoltura, infine, possono anche non rispettare il criterio di equivalenza “un voucher = 1 ora di lavoro”, purché le ore di lavoro del prestatore occasionale siano retribuite con un numero di voucher che garantisca il rispetto della retribuzione oraria prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento.