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Trattori con rimorchi serve la patente E o la B?


Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare 4857 del 22/02/2013 concernente le categorie di patenti richieste per la guida di macchine agricole e operatrici.
La circolare è stata emanata per risolvere i problemi derivati da un’errata interpretazione da parte degli organi di controllo in alcune regioni che avevano comminato numerose multe ai conducenti di complessi veicolari costituiti da trattrici con annessi rimorchi poiché non in possesso della patente di guida di categoria “E”.
Problema su cui le Organizzazioni agricole erano intervenute presso le Amministrazioni competenti, sottolineando che per tali complessi di veicoli ai sensi dell’art. 24 è sufficiente la patente di tipo B.
Sulla questione il Ministero, anche al fine di coordinare le nuove disposizioni in vigore dal 19 gennaio 2013 sulle categorie di patenti, ha precisato che per la guida delle macchine agricole (escluse quelle con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta almeno la patente di categoria:
• A1 quando le stesse non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, Codice della strada (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h;
• B se le stesse superano i limiti su descritti;
Inoltre la circolare sottolinea che per la guida di una macchina agricola senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta si applicano:
• le sanzioni penali dall’art.116, comma 15 del Codice della strada
• le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell’art. 116 del Codice della strada
Infine la Circolare sottolinea che nelle more dell’emanazione del decreto sulla revisione delle macchine agricole con cui devono essere definiti anche i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la disciplina relativa al conseguimento dell’abilitazione suddetta, ancorché in vigore, non è applicabile.
La precisazione risolve almeno in parte i problemi innescati con l’emanazione della legge 221/12, che, riproponendo l’emanazione di un Accordo già pubblicato, ha modificato, in modo estremamente confuso, anche le regole sui documenti che devono essere in possesso del conducente di macchine agricole nella circolazione su strada.