Terreni a riposo istruzioni a fini Pac
di contributo, anche il terreno a riposo deve sottostare alle regole della condizionalità
(specifiche e richiedenti particolari impegni specie nelle zone di collina e montagna),
del greening e del mantenimento in uno stato idoneo alla coltivazione...
Il terreno lasciato a riposo, anche detto set aside o maggese, viene definito come un seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell’anno di domanda.
Il terreno a riposo, dunque, secondo la definizione riportata dall’Art. 10 del DM 26 febbraio 2015, n. 1420, risulta come una superficie a seminativo. In quanto tale, si tratta di una superficie ammissibile ai pagamenti diretti, pertanto valevole, ai fini del pagamento dei contributi PAC, come terra abbinabile a titoli.
Chiaramente, però, in quanto seminativo ed in quanto superficie includibile nell’ambito di domande di contributo, anche il terreno a riposo deve sottostare alle regole della condizionalità (specifiche e richiedenti particolari impegni specie nelle zone di collina e montagna, al fine di evitare fenomeni erosivi dovuti alla mancanza di vegetazione sul terreno), del greening, del mantenimento in uno stato idoneo alla coltivazione e dello svolgimento su di esso di un’attività minima.
Pertanto, non è ammissibile al fine dei pagamenti una superficie abbandonata a se stessa; il terreno, seppur a riposo, deve sottostare a determinati vincoli (ad esempio, l’attività minima prevede che su di esso venga svolta, con cadenza annuale, almeno una trinciatura, un’erpicatura o altra operazione del genere).
D’altra parte, il terreno a riposo, per essere tale, non deve fornire alcuna produzione agricola; di conseguenza, non sarà possibile raccogliervi il foraggio, oppure pascolare, ad esempio, altrimenti il terreno cesserebbe di essere definibile come a riposo per diventare, rispettivamente, un prato o un pascolo.
I terreni a riposo possono essere un buono strumento da utilizzare per la gestione del rispetto del greening in azienda. Il set aside, infatti, può essere sfruttata come coltura diversificante e anche ai fini EFA (aree di interesse ecologico), in quanto rientrante tra le tipologie ammissibili.
Infine, un’azienda con oltre il 75% di terreni lasciati a riposo non è tenuta al rispetto di diversificazione ed obbligo di EFA, purchè i seminativi diversi dal set aside non superino i 30 ettari.
Il terreno a riposo, dunque, può essere uno strumento da valutare per la gestione della PAC e per la pianificazione delle colture delle aziende, specie per quei terreni marginali, difficili da raggiungere o da coltivare, vuoi per motivi di distanza, vuoi per motivi di irrigabilità.
Angelo Pasero, Agrieuro (Savigliano)