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Sorveglianza sanitaria le novità sugli stagionali


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 aprile il decreto in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo. Il decreto, molto atteso dal mondo agricolo e giudicato positivo da Agrinsieme, limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali che non superino le cinquanta giornate lavorative, emana disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria.
Il direttore della Cia di Cuneo, Igor Varrone segnala gli elementi più qualificanti contenuti nel decreto

Ambito di applicazione
Le semplificazioni riguardano le aziende che impiegano i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali. Il decreto si applica anche nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e s.s. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (voucher), che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.

Sorveglianza sanitaria
Gli adempimenti previsti dall’art. 14 del d. lgs 81/2008 sono sostituiti da un’unica visita medica preventiva da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
Altro elemento importante delle misure concordate è la validità biennale della visita medica preventiva e la sua efficacia anche nei confronti delle altre imprese agricole presso le quali il lavoratore presta la propria attività. Pertanto, fermo restando il limite delle cinquanta giornate presso lo stesso datore di lavoro, l’adempimento originario non deve essere ripetuto prima della scadenza dei due anni di validità. A tale fine l’effettuazione e l’esito della visita dovranno essere adeguatamente certificati così da consentire la “portabilità” dell’adempimento.

Informazione e formazione
La seconda semplificazione riguarda gli adempimenti di informazione e formazione, che si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.