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Slitta al 2015 il nuovo regime di tassazione, ma…


Con l’approvazione della Legge di Stabilità per il 2013 è stata di fatto posticipata l’abrogazione dell’opzione per la tassazione su base catastale delle società agricole che avrà dunque effetto solamente a partire dall’esercizio di imposta 2015.
Come è noto le società agricole costituite sotto forma di società a responsabilità limitata, società in nome collettivo e società in accomandita semplice (oltre alle cooperative agricole)
che riportano nella loro ragione sociale la dicitura “società agricola”
e che prevedono nell’oggetto sociale l’esclusivo esercizio dell’attività agricola, possono optare per la più conveniente
tassazione sulla base delle risultanze catastali in alternativa alla
ordinaria tassazione sulla base imponibile determinata quale differenza tra ricavi e costi deducibili.
ABROGAZIONE RINVIATA
L’abrogazione di tale facoltà, che nella prima stesura del testo normativo pareva decorrere già a partire dal periodo di imposta 2012, in realtà avrà effetto a partire dal periodo di imposta 2015.
In ogni caso il problema non è risolto ma solamente posticipato, soprattutto con riferimento a quelle società che anno effettuato ingenti investimenti quali ad esempio quelli relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed hanno redatto i business plan relativi agli investimenti tenendo conto della favorevole
tassazione; progetti che ora rischiano di non essere più finanziariamente sostenibili a causa della modifica della metodologia di tassazione decisamente più onerosa.
SOCIETA’ SEMPLICI
Restano escluse da tale problematica le società semplici
agricole le quali determinano il reddito sulla base della rendita
catastale quale regime naturale e senza la necessità di opzioni.
La predetta abrogazione dell’opzione per la tassazione
su base catastale non è però ancora del tutto chiara e sul
punto si auspicano interventi da parte dell’Amministrazione
Finanziaria che, ad esempio, dovrà chiarire se per le società
agricole costituite nel corso dei periodi di imposta 2013 e 2014
sia possibile ancora optare, per i rimanenti periodi di imposta,
per la tassazione catastale oppure se la possibilità di
mantenere tale regime fino al 31.12.2014 sia riservato alle
sole società agricole costituite prima dell’1.01.2013. In ogni
caso, a meno di nuovi e futuri interventi normativi, è necessario
iniziare a pensare quali potrebbero essere le conseguenze
di tale novella normativa e valutare la possibilità, senza
violare le norme antielusive, di trasformazione della propria
società agricola in una società semplice.
ELENCO CLIENTI E FORNITORI
Si informa infine che a seguito dell’incontro annuale tra
esponenti dell’amministrazione finanziaria e dei giornalisti
di settore, incontro meglio conosciuto come “Telefisco”
è emerso che l’elenco clienti fornitori per gli imprenditori
agricoli in regime di esonero dovrà essere compilato a
partire dal periodo di imposta 2013 e non già relativamente
al periodo di imposta che si è appena concluso, quindi la
prima comunicazione avverrà il 30 aprile 2014 per le operazioni
relative al periodo di imposta 2013.

Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it
(fonte: L’Imprenditore agricolo, febbraio 2013)