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Scade il 12 aprile il termine per la richiesta di impianto dei vigneti, ecco i requisiti necessari


Si apre la possibilità per le aziende di presentare la domanda per la richiesta di autorizzazioni all’impianto dei vigneti, con scadenza il 12 aprile, per una superficie massima richiedibile di 20 HA ad azienda.

L’azienda può fare richiesta di autorizzazioni per una superficie che al momento della presentazione della domanda dovrà essere presente sul fascicolo aziendale e risultare libera (quindi non coltivata a vigneto, o soggetta a vincoli).

Qualora la richiesta complessiva a livello regionale dovesse essere uguale o inferiore alla disponibilità, tutte le richieste ammissibili verranno accettate, mentre se la richiesta dovesse superare la superficie disponibile, la quota assegnata a ciascun richiedente verrà proporzionalmente ridotta con precedenza nell’assegnazione a chi possiede i criteri di priorità.

Qualora al produttore venga riconosciuta una superficie inferiore al 50% di quella richiesta, ha la facoltà di rinunciare totalmente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, senza che venga applicata alcuna sanzione.

Le autorizzazioni concesse hanno una validità di 3 anni e nel caso non venissero utilizzate entro tale periodo, il richiedente sarà soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

– Superficie impiantata uguale o inferiore al 20% della superficie richiesta: 3 anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e sanzione pecuniaria di 1500,00 €/ettaro

– Superficie impiantata superiore al 20% e inferiore al 60% della superficie richiesta: 2 anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e sanzione pecuniaria di 1000,00 €/ettaro

– Superficie impiantata superiore al 60% e inferiore al 100% della superficie richiesta: 1 anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e sanzione pecuniaria di 500,00 €/ettaro

– Superficie impiantata inferiore al 5% della superficie richiesta ma comunque non superiore a 0,5 ettari: nessuna sanzione

– Superficie impiantata inferiore al 10% della superficie richiesta ma comunque non superiore a 0,3 ettari: nessuna sanzione

Al produttore che rinuncia all’autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100% di quella richiesta, ma superiore al 50%, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 €/ettaro e viene escluso dalle misure di sostegno previste dall’OCM  vitivinicola per 2 anni.

 

(Fonte: Mondagri, Alba)