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Sacchetti biodegradabili, le norme per gli imprenditori in regime speciale agricolo


In applicazione della direttiva europea 2015/720, dal 1° gennaio 2018, i sacchetti leggeri e ultraleggeri (con spessore della singola parete inferiore a 15 micron) utilizzati per il trasporto di merci e prodotti, oppure utilizzati come imballaggio primario in gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta e panetteria, devono essere biodegradabili e compostabili secondo la norma Uni En 13432 con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40%.

I sacchetti devono essere distribuiti esclusivamente a pagamento e, sotto il profilo degli adempimenti fiscali, per gli imprenditori in regime Iva ordinario, nello scontrino o ricevuta fiscale o fattura di vendita dei prodotti, l’imprenditore dovrà far risultare il prezzo di vendita dei sacchetti ceduti, mentre per gli imprenditori in regime speciale agricolo, già esonerati dalla certificazione dei corrispettivi in relazione alle cessioni di prodotti agricoli propri, tali importi dovranno essere evidenziati separatamente in apposita colonna del registro dei corrispettivi. Il mancato adempimento dell’obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro (articolo 261, comma 4 bis, decreto legislativo n. 152 del 2006).

 

(Fonte: Coldiretti Cuneo)