Sezioni


Quando l’agricoltore vende prodotti di terzi. Le condizioni dell’attività connessa


Come già ricordato più volte, nell’esercizio dell’attività agricola  rientrano anche le attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, poste in essere dal medesimo imprenditore agricolo che esercita l’attività principale di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali ed aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle medesime attività principali.

REQUISITO DELLA TRASFORMAZIONE

Se dunque l’agricoltore vende prodotti di terzi senza una previa manipolazione o trasformazione degli stessi, tale attività non può essere considerata agricola per connessione.

Lo ha da ultimo ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18829/2017 avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso dei confronti di un contribuente agricoltore che svolgeva anche attività di vendita di prodotti di terzi, riqualificata come “commerciale” da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente ripresa a tassazione ai fini Irpef ed Iva dei ricavi prodotti dalla stessa.

CONNESSIONE ATTIVITA’

La Cassazione ha ribadito infatti che nel caso in cui un’impresa agricola, nell’esercizio della vendita diretta, commercializzi – oltre ai propri prodotti – anche prodotti acquistati da terzi, la vendita di tali prodotti possa essere qualificata come attività connessa solo nel caso in cui tali prodotti subiscano, da parte dell’imprenditore agricolo, processi di manipolazione o trasformazione.

I giudici di legittimità hanno ricordato altresì che fra le attività connesse dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti e l’attività agricola principale deve sussistere uno stretto collegamento.

REQUISITO DELLA PREVALENZA

Dal punto di vista fiscale, ai fini di qualificare il reddito prodotto dalle attività connesse quale reddito agrario, è fondamentale che venga rispettato il requisito della prevalenza dei propri prodotti rispetto ai prodotti acquistati da terzi. Come più volte chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate, la prevalenza può essere misurata in termini di quantità o di valore:

– il parametro quantitativo può essere utilizzato se i beni da porre a confronto risultano omogenei (ad esempio produzione di marmellate attraverso la trasformazione di mele prodotte e mele acquistate);

– il criterio del valore invece è il più idoneo da utilizzare in caso di beni non omogenei (ad esempio trasformazione in marmellate di mele prodotte e pere acquistate da terzi). In tal caso, per verificare la sussistenza del requisito della prevalenza, occorrerà confrontare il valore normale dei prodotti ottenuti dall’attività agricola principale e il costo dei prodotti acquistati da terzi.

OMOGENEITA’ DEI PRODOTTI

L’omogeneità o meno dei beni prodotti rispetto a quelli acquistati dai terzi costituisce, pertanto, il parametro in base al quale applicare il primo o il secondo dei richiamati criteri.

Tuttavia è importante sottolineare che qualora i beni ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli acquistati da terzi non rientrino nella tipologia di appartenenza dei beni ottenuti dalla trasformazione dei prodotti propri, viene a mancare il presupposto di accessorietà e strumentalità rispetto all’attività agricola principale, con la conseguenza che i relativi redditi non possono essere assoggettati a tassazione agraria.

CASO PRATICO

Ad esempio, non è ammissibile invocare l’applicazione dei citati articoli anche in relazione all’attività conserviera di pomodori svolta con prodotti acquistati da terzi, da parte di un imprenditore dedito alla produzione di formaggio con latte ottenuto dai propri allevamenti.

 

Marianna Cugnasco

mar.cugnasco@studiocugnasco.it

(Da: L’Imprenditore Agricolo)