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Quando il terreno diventa edificabile


L’annosa questione relativa all’assoggettabilità o meno ad Iva della cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli si arricchisce di una nuova puntata. La Corte di Cassazione infatti con Ordinanza n. 11600 del 6 giugno ha ritenuto che la cessione da parte di un agricoltore di un terreno dapprima agricolo poi divenuto edificabile per successiva modifica del piano regolatore, non sconta l’Iva ma l’imposta proporzionale di registro in quanto tale terreno ha perso la sua qualità di bene strumentale dell’impresa e non rientra pertanto nelle operazioni imponibili previste dal Dpr 633/72 in materia di Iva.
DISCORDANZE. Tale pronuncia è diametralmente opposta a quanto sostenuto, a più riprese, dall’Agenzia delle Entrate la quale sostiene che la cessione di un terreno edificabile posta in essere da un imprenditore agricolo è sempre soggetta ad Iva (Risoluzione n. 137/2002, Circolare n. 18/E/2014) anche nel caso di soggetto in regime di esonero con obbligo per l’acquirente di emissione dell’autofattura. E’ bene precisare come l’Ordinanza in commento faccia riferimento ad un caso ben specifico, relativo ad un terreno di dimensioni ridotte ed adiacente alle abitazioni e quindi già “oggettivamente” estraneo all’attività agricola.
PRESUPPOSTI. In ogni caso questo intervento risulta essere estremamente importante in quanto va a spezzare quell’uguaglianza (già intaccata con la sentenza 3987/2000) che prevedeva in maniera indissolubile terreno edificabile posseduto da imprenditore agricolo uguale assoggettamento ad Iva della cessione. Considerato che il presupposto per cui la cessione possa essere ricompresa nell’ambito Iva deve necessariamente esserci la totale coincidenza tra proprietario del terreno e titolarità dell’azienda agricola oltre alla conduzione da parte del proprietario medesimo, molte situazioni già esulano da questo schema, vedi ad esempio i terreni posseduti da persone fisiche che svolgono l’attività agricola e quindi la conduzione dei loro terreni per mezzo di società semplice di cui sono soci.
L’Ordinanza in commento però, con le dovute considerazioni caso per caso, permette di ampliare la platea delle cessioni non imponibili Iva sulla base della mera strumentalità o meno del terreno all’attività agricola.

Alberto Tealdi (L’Imprenditore Agricolo)