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Quale regime Iva conviene scegliere?


Con l’inizio del nuovo periodo di imposta sarebbe opportuno fare le corrette valutazioni fiscali per ottimizzare i costi dell’attività agricola al fine di poter migliorare la redditività soprattutto in questo periodo di crisi generalizzata.
In particolare in questo frangente è importante valutare quale dei regimi Iva previsti per l’agricoltura è quello che si addice di più alle caratteristiche della produzione aziendale ed adottare quello che consente il miglior risparmio fiscale.
TRE POSSIBILITA’. Il nostro ordinamento prevede per i produttori agricoli tre diversi regimi Iva: il regime di esonero che è il regime naturale per i produttori con volume di affari non superiore ad Euro 7.000,00; il regime speciale di cui all’art. 34 del Testo Unico dell’Iva (DPR 633/72) che è il regime naturale per gli imprenditori agricoli con volume di affari superiore ad Euro 7.000,00 annui che cedono prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, il quale prevede il versamento dell’Iva sulla base delle percentuali di compensazione; il regime ordinario che è adottabile per opzione oppure qualora l’imprenditore ceda beni non indicati nella citata tabella A. Tale ultimo regime prevede la liquidazione dell’imposta in misura pari alla differenza tra l’Iva a debito derivante dalle cessioni di beni e servizi e quella a credito derivante dagli acquisti degli stessi.
REGIME DI ESONERO. Il regime di esonero è previsto per i produttori agricoli con volume di affari annuo non superiore ad Euro 7.000,00 costituito per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli (pertanto se il produttore agricolo nell’anno avesse effettuato prestazioni di servizi con propri mezzi per un valore superiore ad un terzo rispetto alla cessione di prodotti agricoli non ne potrebbe usufruire). Il regime in commento consente all’imprenditore agricolo di non effettuare alcun adempimento ai fini Iva se non numerare e conservare le fatture di acquisto e conservare copia delle autofatture emesse da parte degli acquirenti in quanto sono essi stessi che emettono autofattura in luogo dell’emissione da parte del soggetto cedente in regime di esonero.
REGIME SPECIALE. Il regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72 prevede la detrazione dell’imposta sulla base di percentuali di compensazione determinate da apposito Decreto Ministeriale. Il produttore agricolo pertanto non detrae l’Iva relativa agli acquisti ed applica alle cessioni l’aliquota prevista per il bene ceduto versando solamente l’Iva che risulta a debito dopo l’applicazione della percentuale di compensazione. Pertanto se un imprenditore agricolo produce e vende dell’erba medica non potrà detrarre l’Iva pagata sul semente o sul carburante consumato durante la preparazione del terreno, così come l’Iva relativa all’acquisto dei beni strumentali, ma cederà l’erba medica applicando l’Iva con l’aliquota del 10% (aliquota prevista per la cessione di tale prodotto) e verserà all’erario solamente il 6% dell’imposta esibita in fattura, in quanto per l’erba medica è prevista una percentuale di compensazione pari al 4%. Tale regime si applica solamente alla cessione di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, del Testo Unico dell’Iva; per la cessione di prodotti diversi o per le prestazioni di servizi non è possibile applicare tale regime.
REGIME ORDINARIO. Nel regime ordinario l’Iva dovuta si determina sulla base della differenza tra l’Iva a debito derivante dalla cessione di beni o prestazioni di servizi e l’Iva a credito sugli acquisti, anche di beni strumentali, inerenti tali cessioni. Per poter adottare il regime ordinario è necessario fare apposita opzione in sede di dichiarazione Iva in quanto non è il regime naturale per la cessione di prodotti agricoli e l’opzione comporta l’adozione del regime ordinario per almeno tre esercizi.
LE IMPRESE AGRICOLE MISTE. Vi sono poi i casi in cui l’imprenditore agricolo effettua cessioni di beni di cui alla citata tabella e cessioni di beni non ivi ricompresi oppure prestazioni di servizi piuttosto che cessione di energia elettrica. In questi casi siamo in presenza di una impresa agricola cosiddetta “mista”. Se l’impresa è in regime speciale e effettua cessione di prodotti diversi da quelli elencati nella tabella A, se la cessione è occasionale (es. cessione di un bene strumentale; cessione occasionale di carne bovina o suina macellata ecc… ) l’impresa versa l’Iva relativa a tale cessione e non deve compiere particolari adempimenti. Qualora invece tali cessioni siano sistematiche si configura, ai fini Iva, una vera e propria attività e quindi diventa necessario optare per l’applicazione del regime normale oppure adottare la cosiddetta contabilità separata che prevede la possibilità di avere, con riferimento allo stesso numero di partita Iva, due regimi diversi tra loro con riferimento alle rispettive cessioni o prestazioni.
Si ricorda inoltre che l’articolo 34-bis del Testo Unico dell’Iva prevede la possibilità, per i soggetti in regime speciale che effettuano prestazioni di servizi con beni strumentali normalmente impiegati in azienda, di versare forfettariamente il 50% dell’Iva dovuta.
COSA CONVIENE. Sulla base delle diverse possibilità sopra riassunte è necessario che ogni azienda provi a fare i propri calcoli di convenienza in quanto chi si trova, ad esempio, nel regime speciale e cede prodotti per i quali le percentuali di compensazioni sono basse (es. i cereali) spesso ha convenienza nel migrare nel regime ordinario soprattutto qualora abbia acquistato beni strumentali per cifre importanti. Viceversa i soggetti che sono in regime ordinario possono trovare convenienza nel migrare parte della loro produzione nel regime speciale adottando la contabilità separata.