Sezioni


Parenti e affini come farli lavorare…


Nel settore agricolo è frequente l’utilizzo occasionale della manodopera di parenti ed affini; per questo motivo tali prestazioni di lavoro sono da tempo disciplinate da un’apposita regolamentazione.
Innanzitutto, per comprendere quando non sussiste l’obbligo di inquadramento del lavoratore familiare, occorre tenere presente, a livello legale, come si calcolano la parentela e l’affinità.

GRADI DI PARENTELA.

I gradi di parentela sono quelli sussistenti tra familiari che hanno in comune uno stipite: figli e genitori sono legati da una parentela di primo grado; fratelli e sorelle, o nipoti e nonni sono invece parenti di secondo grado; i nipoti e gli zii, così come i bisnipoti e i bisnonni sono parenti di terzo grado; infine tra cugini sussiste una parentela di quarto grado.

AFFINITA’

L’affinità invece è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge: ad esempio i suoceri sono affini di primo grado con genero e nuora; mentre i cognati (fratello o sorella del coniuge) sono affini di secondo grado con l’altro coniuge.
Il rapporto di parentela o affinità deve sussistere con il titolare dell’azienda iscritto all’Inps in qualità di Coltivatore Ciretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

REQUISITI

Dopo aver chiarito tale aspetto meglio si comprende che le prestazioni svolte da parenti ed affini fino al terzo grado (disposizione poi modificata dal DL 5/2009 con ampliamento della platea ai parenti ed affini di quarto grado) non integrano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato se vengono rispettati i seguenti requisiti:
– l’attività dovrà essere svolta in via del tutto occasionale, oppure ricorrente ma di breve periodo, intendendo con ciò un’attività svolta anche ripetutamente nel corso dell’anno, purchè per brevi intervalli di tempo (si esclude pertanto il carattere di abitualità);
– la prestazione deve avvenire esclusivamente a titolo gratuito, senza perciò corresponsione di compensi sia in denaro che in natura, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori;
– l’attività viene svolta a titolo di aiuto in adempimento di un’obbligazione esclusivamente morale, poiché scaturente dal vincolo di solidarietà che qualifica la famiglia.

NESSUN OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Se tutti gli anzidetti requisiti vengono rispettati le attività prestate da parenti ed affini fino al quarto grado sono considerate come “prestazioni che esulano dal mercato del lavoro” e non fanno pertanto sorgere alcun obbligo contributivo nei confronti degli enti previdenziali; ciò significa che non occorre effettuare la denuncia all’Inps, né la comunicazione di instaurazione e cessazione di tale rapporto verso alcun ufficio od ente e ciò qualunque sia l’attività prestata dal familiare, a condizione che sia un’attività prevista dall’art. 2135 del codice civile, che disciplina le attività agricole.

Marianna Cugnasco

(da: L’Imprenditore agricolo)