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Le regole per accedere al pagamento del “greening”


Il greening è una forma di pagamento, nell’ambito della nuova PAC, introdotto nel 2015. Per accedervi, occorre che gli agricoltori aventi estensioni di superfici a seminativo oltre certe soglie rispettino tre vincoli fondamentali: la diversificazione, il mantenimento dei prati permanenti ed il rispetto delle EFA.

Con particolare riferimento all’ultimo obbligo elencato, il rispetto delle EFA, esso interviene nel momento in cui i seminativi condotti dall’azienda superano i 15 ettari e consiste nel destinare una superficie equivalente al 5% della superficie totale dei seminativi ad aree di interesse ecologico. Queste possono essere, ad esempio, colture azotofissatrici (erba medica, soia, …) oppure elementi caratteristici del paesaggio (siepi, alberi isolati, …).

Nella sua formulazione iniziale, il greening prevedeva che la soglia del 5% potesse essere aumentata, nel 2018, al 7%, a seguito di una relazione da parte della Commissione Europea. Tale relazione è stata prodotta e, dopo un’analisi della situazione, si conclude affermando che non vengono proposte modifiche per aumentare la percentuale delle EFA.

Dunque, ci si attende che, per il 2018, l’obbligo delle EFA si mantenga al 5%, senza innalzarsi al 7%.
Questo può essere un buon segnale, in quanto può significare che il 5% è un livello che restituisce già dei buoni risultati a livello ambientale.

Angelo Pasero, Agrieuro (Savigliano)