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Le nuove norme sui pagamenti imbrigliano il mercato


Entra in vigore oggi, 24 ottobre, la nuova disciplina obbligatoria per i pagamenti delle forniture di prodotti agricoli e alimentari normata dall’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1.
“La norma in questione rappresenta un punto di partenza importante per realizzare rapporti di filiera più equilibrati – dichiara Oreste Massimino, presidente di Confagricoltura Cuneo -, ma attenzione a non imbrigliare il mercato con regole troppo rigorose e aumentare esponenzialmente il carico burocratico a carico delle imprese agricole. Occorre pianificare al meglio, infatti, gli aspetti applicativi della norma concertandoli tra le parti per non mettere in difficoltà sia gli agricoltori sia i potenziali acquirenti delle loro produzioni”.
In sintesi, l’art. 62 stabilisce che i contratti aventi per oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari (ad esclusione di quelli conclusi con il consumatore finale e i conferimenti alle cooperative e alle organizzazioni dei produttori) devono essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta ed indicare, a pena di nullità, la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo e le modalità di consegna e di pagamento. In alternativa i termini contrattuali vanno indicati sul documento di trasporto (DDT o bolla), nel documento d’ordine o sulla fattura immediata, restano esclusi da questa disciplina solo i conferimenti alle cooperative e gli acquisti con pagamento immediato.
Il corrispettivo pattuito nei contratti deve essere versato – per le merci deteriorabili – entro 30 giorni dalla consegna o dal ritiro o dalle relative fatture, ed entro 60 giorni, per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine. La norma dispone, inoltre, che nelle relazioni commerciali fra operatori economici sia vietato imporre condizioni ingiustificatamente gravose e condizioni extracontrattuali retroattive; applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; subordinare la conclusione o l’esecuzione di contratti o la regolarità (ovvero continuità) di relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni che non siano connesse all’oggetto dei contratti o delle relazioni commerciali.