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La società è “agricola” anche quando affitta


Il decreto “Crescita 2.0” approvato il 4 ottobre scorso dal Consiglio dei Ministri prevede, con una norma sostenuta e fortemente voluta dalla Confagricoltura, che l’esercizio esclusivo dell’attività agricola (requisito necessario per affermare la natura agricola delle società che svolgono le attività di cui all’art. 2135 c.c, anche ai fini della qualifica di IAP) non viene meno in presenza di attività dirette alla locazione, comodato ed affitto di terreni, fabbricati ad uso abitativo o strumentali.
Ciò sempreché i ricavi derivanti da tali attività siano marginali rispetto a quelli derivanti dalle attività agricole. La marginalità è soddisfatta laddove i ricavi delle suddette locazioni o affitti non superino il 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi.
La norma stabilisce dunque il principio della piena compatibilità fra l’esercizio esclusivo dell’attività agricola e lo svolgimento di attività che hanno carattere occasionale o comunque marginale, nel senso indicato.