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Impianti vitati, occhio alle ultime modifiche


Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il 30 gennaio 2017 ha modificato il decreto del 15 dicembre 2015 relativo al sistema di autorizzazioni degli impianti vitati.

Con il provvedimento sono stati inseriti alcuni elementi correttivi all’impianto previsto per le assegnazioni delle autorizzazioni agli impianti vitati.

In particolare, qualora in una Regione le domande superino le disponibilità scatterà una clausola di salvaguardia. Sarà attribuita a tutti i richiedenti una superficie pari a 0,1 ha (1.000 mq).
Nel caso in cui le domande siano almeno triple rispetto alle disponibilità, si applicherà un limite massimo per domanda pari alla media delle superfici richieste.

Viene poi sancito che il 50 per cento del plafond regionale di nuove licenze possa essere riservato a:

– Piccole e medie imprese con superficie vitata compresa da 0,5 a 50 ha

– Aziende che coltivano il vigneto col metodo biologico

– Aziende che gestiscono vigneti sequestrati alla criminalità organizzata.

ECCO LO STRALCIO DEL DECRETO DI MODIFICA

Articolo 1

(Modifiche al decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272)

1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9, del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni competenti entro il 1° giugno di ogni anno sulla base dell’elenco trasmesso dal Ministero. Le Regioni pubblicano l’atto di approvazione dell’elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore
di comunicazione alle aziende beneficiarie.

2. Se l’autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 10 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente.
L’intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente ad AGEA tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN.

3. La superficie non assegnata a seguito della rinuncia di cui al comma 2 è riportata per l’assegnazione all’annualità successiva, secondo quanto previsto all’articolo 6, paragrafo 3 secondo comma del Regolamento di esecuzione».

2. Dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-bis (Prescrizioni per il criterio di ammissibilità).

1. Dal 2017, al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale, anche nell’ambito dell’introduzione di criteri di priorità e del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell’ambito delle singole Regioni, sono
introdotte le seguenti prescrizioni:

a) le domande precisano la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta.
b) il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione di cui al successivo articolo 9-bis è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari.

L’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto».

3. Dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 7-bis (Criteri di priorità applicazione articolo 7, comma 1, lettera c).

1. Dal 2017, le Regioni possono applicare, per una percentuale complessiva pari al 50 per cento della superficie di cui all’articolo 9, comma 5, i seguenti criteri di priorità:

a) superfici da adibire a nuovi impianti nell’ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie di cui al paragrafo 2, lettera h) dell’articolo 64 del Regolamento e l’allegato II del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se sono
rispettate le condizioni seguenti:

1) la complessiva superficie aziendale è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari, tuttavia in tale ambito le Regioni possono definire un intervallo inferiore;

2) il richiedente, al momento della richiesta possiede una superficie vitata che non fruisce delle esenzioni di cui all’articolo 1 del Regolamento delegato;

b) superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del Regolamento e l’allegato II del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all’intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta;

c) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo di cui all’allegato II paragrafo I, lettera II, del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla sua forma giuridica, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

1) il richiedente è un’organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;

2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell’articolo 10
della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

3) i richiedenti che rispettano questo criterio si impegnano, per un periodo di 5 anni, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica.
Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

2. Ciascuna Regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero secondo la tabella riportata nell’Allegato II, la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri di cui al comma 1, associando un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). La somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno (1).

3. Le Regioni che non applicano la previsione di cui al comma 1 comunicano tale decisione al Ministero, con le modalità previste dal comma 2».

4. Dopo l’articolo 9 è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 9-bis (Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti)

1. Dal 2017 nel caso in cui le richieste ammissibili in una Regione superino la superficie di cui all’articolo 6, comma 1 calcolata a livello regionale, sono garantite le autorizzazioni sino a una superficie pari a 0,1 ha a tutti i richiedenti. Tale limite sarà di
conseguenza ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti.

2. Dal 2017, ciascuna Regione nel caso in cui le richieste ammissibili superino di tre volte la superficie di cui all’articolo 6, comma 1 calcolata a livello regionale, può applicare un limite massimo per domanda, pari alla media delle superfici richieste, ai fini del calcolo delle assegnazioni in tale Regione. La scelta di applicare tale limite è comunicata dalle Regioni interessate entro 10 giorni dalla data di chiusura delle domande.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all’esaurimento del numero di ettari da assegnare secondo i criteri di cui all’articolo 7-bis, comma 1.

4. A seguito della attribuzione di cui al comma 3, le eventuali superfici disponibili sono assegnate proporzionalmente per il raggiungimento del livello di cui all’articolo 6, comma 1 calcolato a livello regionale.

5. Se a seguito delle assegnazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, sono disponibili ulteriori superfici, le stesse sono assegnate secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 6».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sede, lì 30 gennaio 2017

F.to Maurizio Martina

(Fonte: Mondagri Coop, Alba)