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Impianti fotovoltaici cosa ne pensa il Fisco


La classificazione degli impianti fotovoltaici quali beni mobili o immobili ed il conseguente diverso trattamento ai fini fiscali è un argomento ormai dibattuto da tempo sul quale l’Agenzia delle Entrate aveva preso in passato posizioni ben precise (a volte anche contrastanti con quelle dell’allora Agenzia del Territorio).

CLASSIFICAZIONE
Con la recente circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 l’Amministrazione Finanziaria si è espressa su innumerevoli aspetti relativi a tali impianti che spaziano dalla loro classificazione (mobili od immobili), alla loro imposizione fiscale (sia dal punto di vista delle imposte dirette che da quello delle imposte indirette dovute in caso di loro cessione, locazione ecc.) al trattamento della cessione del diritto di superficie relativamente agli impianti a terra.
L’aspetto che maggiormente emerge ad una prima lettura è che con questo documento l’Agenzia disconosce alcuni principi ed alcune precise prese di posizione avvenute negli anni scorsi, soprattutto sulla natura di beni immobili dei citati impianti.

IMPIANTI A TERRA
Con il documento in commento la posizione dell’Agenzia è improvvisamente cambiata assimilando nella maggioranza dei casi gli impianti fotovoltaici ai beni immobili. In particolare sono considerati immobili gli impianti che costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibili nelle categorie D/1 o D/10 poiché rappresentano degli opifici; in tale definizione dovrebbero rientrarvi gli impianti a terra. SUI TETTI. Per quanto concerne invece quelli posizionati sui tetti dei fabbricati sono considerati immobili quelli che integrano il valore del fabbricato o la sua redditività ordinaria in misura superiore al 15%. Sono invece considerati in ogni caso beni mobili quelli che, di fatto, sono impianti di modeste dimensioni spesso installati per uso domestico o che comunque non sono diretti alla vendita dell’energia in quanto la potenza installata non eccede i limiti del consumo privato.

DIFFERENZE FISCALI
La differenza tra bene immobile o mobile, oltre all’aspetto dell’accatastamento, ha un’importante rilevanza dal punto di vista fiscale. A livello di aliquota di ammortamento nell’ambito del reddito di impresa, ad esempio, la stessa Agenzia sulla base delle precedente interpretazione aveva consentito l’utilizzo del 9% ora invece qualora considerato bene immobile l’impianto deve essere ammortizzato al 4% (ad esempio per gli impianti a terra) oppure con l’aliquota di ammortamento del fabbricato sul quale insiste che solitamente è il 3%. Poco vale il fatto che viene precisato che per il passato non sarà necessario fare variazioni fiscali per chi ha ammortizzato al 9% e che i nuovi coefficienti dovranno essere utilizzati da ora in avanti.

REQUISITO DI RURALITA’
Con riferimento al mondo agricolo, rientrando il reddito degli impianti fotovoltaici nel reddito agrario (se si rispetta una serie di requisiti) l’aspetto dell’ammortamento può risultare secondario ma la classificazione dell’impianto in mobile od immobile comporta, sotto l’aspetto delle imposte indirette, le sue sostanziali differenze. Al paragrafo 2.2 della circolare in commento vi è poi una considerazione che per la prima volta pare emergere. Per gli impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati agricoli deve essere accertato il requisito di ruralità di tali immobili poiché si possa godere del riconoscimento dell’attività connessa e quindi della tassazione su base catastale; in particolare per gli impianti installati sui fabbricati agricoli si presuppone, perché sia verificato il requisito di ruralità, la presenza di un fondo di 10.000 metri quadrati quando nelle precedenti circolare si faceva semplicemente riferimento, in via più generica, all’esercizio dell’attività agricola senza nessun riferimento alla natura dei fabbricati e soprattutto alla estensione dei fondi sui quali questi insistono. Questo come altri temi della circolare, vedi ad esempio il trattamento fiscale della concessione del diritto di superficie, meritano ulteriori approfondimenti e considerazioni probabilmente anche a livello di giurisprudenza.

Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it