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Il Piemonte chiarisce le modalità dell’avvicendamento colturale nel riso biologico


La Direzione Agricoltura del Piemonte ha ribadito le modalità con cui dev’essere gestito l’avvicendamento colturale nel riso biologico, sulla base di quanto previsto dal DM n. 18354/2009, così come modificato dal DM 3286/2016: “Il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa”.

Sulle modalità di gestione della deroga prevista dal DM il Mipaaf ha dato, nei mesi scorsi, alcune delucidazioni, che possono essere così sintetizzate:

  • Con il DM 3286/2016 si è ritenuto opportuno precisare che dopo tre cicli di coltivazione di riso sullo stesso appezzamento si può ritornare alla coltura solo dopo aver coltivato, per almeno due annate agrarie, specie differenti, tra cui una leguminosa.
  • Nel caso del  riso, la definizione di AGEA di coltura principale (coltura presente in campo durante la maggior parte del l’anno), può essere considerata utilizzabile per determinare le colture principali che devono seguire il riso dopo tre anni di ristoppio. Si distinguono dalle colture intercalari che possono occupare il terreno nell’intervallo di tempo tra due colture principali.
  • L’applicazione della suddetta deroga, se considerata  nel quinquennio, prevede la coltivazione di riso per tre anni su cinque e la coltivazione di specie differenti (tra cui una leguminosa) per due anni su cinque.

Si è richiamata inoltre l’opportunità che le aziende agricole provvedano comunque, anche nell’ambito della deroga suddetta, secondo una corretta organizzazione aziendale,  a porre in rotazione una parte dei terreni destinati alla coltivazione biologica del riso, permettendo così di mantenere pressoché costante la produzione aziendale annuale di riso biologico.

 

(Fonte: Regione Piemonte)