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Gestione degli invecchiamenti in legno, arrivano norme più chiare e “flessibili”


Grazie ai contenuti di un paio di articoli della nuova legge 238/2016, finalmente è possibile rispondere alle esigenze dei produttori in ordine alla gestione degli invecchiamenti in legno e ai tagli tra annate diverse.

Le nuove disposizioni – pur garantendo serietà e tracciabilità – consentono di gestire la cantina con una migliore flessibilità. Relativamente all’invecchiamento nelle botti di legno, è risaputo che il recipiente disponibile più piccolo è la barrique con i suoi 225 litri di capacità. Precedentemente non era chiaro cosa dovesse fare la cantina se per esempio dopo aver riempito una grande botte di 5000 litri avesse avuto un volume residuo ancora di 150 litri. Doveva in ogni caso immetterli nella botte da 225 litri lasciandola scolma? Operazione tecnicamente insostenibile poiché il vino anziché migliorasi, in una situazione simile si altera irrimediabilmente. E se non li passava nel legno, doveva declassarli? Poteva tenerli separati e aggiungerli poi alla partita finale? Il “buco normativo” esponeva i produttori a contestazioni o viceversa lasciava spazio a fantasie furbesche. Ora è chiaro, quando è obbligatorio l’invecchiamento, almeno l’85% del volume di quella partita di vino deve esservi sottoposto.

 

(Fonte: Coldiretti Cuneo)