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Familiari a carico, quali tipologie reddituali danno diritto alle detrazioni d’imposta?


L’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) definisce quando un familiare può essere considerato fiscalmente a carico, consentendo così al contribuente di beneficiare di precise detrazioni d’imposta, rapportate al reddito complessivo dichiarato. Il comma 2 stabilisce infatti che le detrazioni d’imposta richiamate dai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

TIPOLOGIE REDDITUALI

Per individuare correttamente tale limite occorre però considerare non solo l’ammontare dei redditi posseduti, ma anche le relative tipologie reddituali ed il loro trattamento fiscale.

Come regola generale, infatti, il limite di 2.840,51 euro comprende solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito Irpef soggetto a tassazione ordinaria.

Tuttavia, in deroga a tale principio, sono previste alcune disposizioni che considerano rilevanti anche determinati redditi esenti o soggetti ad un regime impositivo differente.

REDDITI ESENTI

Per quanto concerne i redditi esenti sono considerati rilevanti le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni; nonchè i compensi corrisposti dalla Santa Sede, dagli enti da questa gestiti direttamente e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica. Sono rilevanti altresì i redditi di lavoro dipendente dei soggetti “lavoratori frontalieri”.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Per quanto riguarda invece i redditi soggetti ad imposta sostitutiva sono certamente rilevanti – e pertanto fanno cumulo ai fini della verifica del superamento del limite di 2.840,51 euro – i redditi di lavoro autonomo professionale o artistico e d’impresa dei contribuenti minimi e dei contribuenti che adottano il regime forfettario. Rilevano altresì i redditi dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.

Rientra nel limite suddetto anche il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e  relative pertinenze), se non è soggetta ad IMU; nonchè il 50% del reddito degli eventuali immobili non locati ma situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale (seppur assoggettati ad IMU).

REDDITI ESCLUSI

Sono invece esclusi dal limite di 2.840,51 euro:

– gli altri redditi soggetti ad imposta sostitutiva non precedentemente citati;

– i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta.

Tra questi ultimi rientrano, ad esempio, i dividendi percepiti in relazione al possesso, da parte di una persona fisica, di una partecipazione non qualificata in una Srl, in quanto assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Tali redditi infatti non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef e non sussiste alcuna disposizione che deroghi alla regola generale di cui all’articolo 12 del Tuir.

INDENNITA’ E RIMBORSI

Lo stesso ragionamento si può applicare con riferimento ad indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi per l’attività sportiva dilettantistica, che non concorrono alla formazione del reddito fino all’ammontare complessivo annuo di 7.500 euro e sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta per l’importo compreso tra 7.500 e 20.658,28. L’eventuale eccedenza è invece soggetta a ritenuta a titolo d’acconto. Di conseguenza rilevano nel limite reddituale per essere considerato familiare a carico solo per l’importo annuo eccedente i 28.158,28 euro.

TASSAZIONE SEPARATA

Sono infine esclusi dal calcolo in oggetto i redditi assoggettati a tassazione separata.

Si ricorda che possono essere considerati familiari a carico – se rientrano nei parametri reddituali citati – solo il coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

 

Marianna Cugnasco

mar.cugnasco@studiocugnasco.it

(da: L’Imprenditore agricolo)