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Fabbricati rurali, quando sono al riparo da Imu e Ici


Negli ultimi mesi sono state depositate, in ogni grado di giudizio, numerose e contraddittorie sentenze in merito alla qualifica di fabbricato strumentale strettamente necessaria ai fini dell’esenzione o meno dall’Imu o dal rimborso o meno dell’Ici pagata per gli anni precedenti. E’ necessario pertanto cercare di fare ordine o per quanto possibile di capire dove è necessario preventivamente intervenire per evitare poi di soccombere in un eventuale contenzioso.

CATEGORIE E REQUISITI

Partendo dalla Corte di Cassazione, è chiaro che l’orientamento prevalente è quello di considerare rurale ai fini Ici solo i fabbricati iscritti nella categoria D/10 (oppure A/6 per le abitazioni) e la Sentenza n. 8862 del 4 maggio scorso conferma questa posizione. La normativa ai fini Imu invece non è più esclusivamente legata alla classificazione nella categoria D/10, ma prevede in alternativa la possibilità di avere fabbricati accatastati in categorie diverse ma con il riconoscimento e la relativa indicazione in visura del requisito di ruralità. Proprio sulla necessità di tale requisito si è espressa la Commissione Tributaria di Firenze con la Sentenza n. 760 del 21 aprile 2016 e la n. 889 del 23 maggio 2016.

STRUMENTALITA’ E DESTINAZIONE

In tale pronunce, che confermano una Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, i giudici ritengono che l’aspetto sostanziale sia l’effettiva e sostanziale strumentalità e destinazione del fabbricato all’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile a renderlo rurale ai sensi dell’art. 9 co. 3, DL 557/93 (e quindi esente Imu) indipendentemente da altre necessari requisiti formali quali annotazioni catastali ecc.

SENTENZE CONTRASTANTI

Pur essendo le conclusioni dei giudici fiorentini assolutamente condivisibili, vale a dire che se un fabbricato è destinato a ricovero degli animali questo deve intendersi ovviamente rurale senza altre formali annotazioni catastali, l’Amministrazione Finanziaria, forte delle Sentenze della Corte di Cassazione, tende a non riconoscere la mera situazione sostanziale, ma si basa prevalentemente su quella formale. Successivamente alle Sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, tanto per gettare benzina sul fuoco, si è espressa sullo stesso argomento ed in modo diametralmente opposto la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sentenza n. 1014/2016.

CONSIGLIO PRATICO

Considerando che il requisito di ruralità è assegnato dall’Agenzia del Territorio di competenza, qualora su di un immobile effettivamente destinato all’attività agricola ed ad essa strumentale venisse negato il requisito in commento per mere violazioni di tipo formale presenti nella richiesta, è importante che venga proposto ricorso avverso l’Agenzia del Territorio per fare in modo che tale requisito venga riconosciuto. In questo modo la probabilità di ottenere la ruralità in sede di giudizio è piuttosto elevata e una volta ottenuta tutti i riflessi Imu e Ici oggetto delle contraddittorie Sentenze di cui sopra vengono superati. Nel caso invece non venga impugnato il diniego dell’Agenzia del Territorio, ma si ricorra contro gli eventuali accertamenti dell’Amministrazione Finanziaria, la possibilità di ottenere una favorevole conclusione della vertenza diventa molto più complicata ed aleatoria.

Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it

(da: L’Imprenditore agricolo)