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Erba medica seminativo o foraggio?


Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha recentemente emesso un documento chiarificatore in merito alla questione dei prati permanenti.
La nuova PAC, come noto, prevede, tra il resto, l’obbligo del mantenimento dei prati permanenti a livello nazionale, non consentendo di scendere sotto una certa soglia con le superfici a prato permanente.
A tal fine, può essere molto importante comprendere come vada classificata l’erba medica, una coltura che, per certi versi, può essere considerata a scavalco tra due categorie: quella dei seminativi e quella dell’erba ed altre piante erbacee da foraggio.
Il Ministero ha chiarito, illustrando quanto presentato dai Servizi della Commissione europea, che le specie appartenenti alle leguminose, tra le quali figura anche l’erba medica, ove coltivate in purezza, devono essere classificate tra le superfici a seminativi e non tra quelle a erba ed altre piante erbacee da foraggio. Ne discendono, quindi, alcune considerazioni relativamente all’erba medica ed agli obblighi imposti dal greening:

1) Per quanto concerne l’obbligo di diversificazione, essendo l’erba medica in purezza da considerarsi un seminativo, è necessario procedere alla diversificazione colturale, qualora la dimensione delle superfici coltivate ne imponga l’obbligo.

2) Essendo l’erba medica classificata come seminativo, essa non è classificabile come prato permanente dopo 5 anni di permanenza sulla superficie. Pertanto, non si genera l’eventuale problema, in caso di mutamento della coltura, di dover richiedere l’autorizzazione per la conversione dei prati permanenti.

3) L’erba medica, pur essendo un seminativo, è un’azotofissatrice, pertanto beneficia dell’esenzione dagli obblighi EFA.
Le leguminose, però, qualora seminate, contemporaneamente o in tempi successivi, in miscela con essenze da prato o con altre piante erbacee da foraggio, rendono la parcella agricola classificabile come erba o altre piante erbacee da foraggio, con la conseguenza di sottrarla agli obblighi della diversificazione, in quanto non considerata seminativo.
Per coloro i quali avessero dichiarato superfici ad erba medica come erba o altre piante erbacee da foraggio, invece che come seminativi, la nota ministeriale parla di possibili introduzioni di correttivi, onde evitare di penalizzare chi abbia tenuto un determinato comportamento prima della pubblicazione del documento chiarificatore sulla corretta classificazione dell’erba medica.

Angelo Pasero, Agrieuro (Savigliano)