Sezioni


Energia, in vigore il nuovo regime fiscale


Dal 1° luglio il Gse-Gestore dei Servizi Energetici SpA ha attivato le nuove funzionalità per lo split payment, ma per renderlo operativo impone l’obbligo a tutte le società (nonché agli enti pubblici, enti non commerciali e altri istituti) di dichiarare l’assoggettamento al regime fiscale dello split payment. Il mancato adempimento impedisce infatti l’utilizzo del Portale applicativo del GSE e pertanto la possibilità di emettere le fatture (RID, TO, ec.).

La norma che regolamenta lo split payment è il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha esteso il meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. Split Payment) anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Quindi i soggetti interessati dalla norma sono solamente:

• Pubbliche Amministrazioni;

• Enti e Società appartenenti alla Pubblica Amministrazione;

• Società controllate da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri ed enti territoriali;

• Società quotate inserite nell’indice azionario della Borsa italiana FTSE MIB.

Mentre sono escluse, dall’applicazione del suddetto Split Payment, le operazioni soggette al regime di inversione contabile – Reverse Charge, tra cui si ricordano le operazioni aventi ad oggetto energia elettrica e certificati energetici.

In base a tale meccanismo, i soggetti interessati dall’art. 17-ter DPR 633/72 sono tenuti al pagamento delle fatture ricevute per la sola quota imponibile mentre dovranno versare l’IVA direttamente all’Erario. In pratica, si assiste ad una “scissione” tra il cedente/prestatore (Gse), soggetto che secondo le regole ordinarie è il debitore d’imposta, e il cessionario/committente a cui viene attribuito l’onere di versare l’imposta.

(Fonte: Coldiretti)