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E’ confusione sul divieto di abbruciamento all’aperto del materiale vegetale in Piemonte, come evitare contenziosi


Non concordano le date di divieto di abbruciamento all’aperto del materiale vegetale (foglie, materiale di potatura o derivante dall’attività forestale, ecc.) in piccoli cumuli, previste dalla nuova norma per la prevenzione degli incendi boschivi varata dalla Regione Piemonte, rispetto alla norma regionale per il contenimento dell’inquinamento atmosferico dello scorso anno (D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017).

Mentre l’art. 10 della Legge sugli incendi boschivi fa riferimento all’intervallo di tempo 1° novembre – 31 marzo (così come la D.G.R. 57-7628 del 28 settembre 2018), la D.G.R. n. 42-5805 del 2017, che non è stata abrogata, stabilisce il medesimo divieto per il periodo 1° ottobre – 31 marzo.

Sperando che rapidamente intervengano chiarimenti da parte della Regione, onde non rischiare contenziosi è opportuno considerare come vigente il divieto 1° ottobre – 31 marzo.

 

(Fonte: Coldiretti Cuneo)