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Dominicali e agricoli esenzioni redditi Irpef


La legge di bilancio 2017 (DL 163/2016) ha previsto un’agevolazione in ambito agricolo per gli anni 2017, 2018 e 2019, stabilendo che non concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP).

DOMINICALE E AGRARIO

A tal fine si ricorda che titolare del reddito dominicale è il possessore, a titolo di proprietà, enfiteusi o altro diritto reale, del terreno; mentre titolare del reddito agrario è colui che esercita l’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile.
Ai fini delle imposte sui redditi i redditi dominicali e agrari dei terreni iscritti al Catasto terreni sono soggetti ad una determinata rivalutazione percentuale, pari:
– all’80% per il reddito dominicale;
– al 70% per il reddito agrario.

RIVALUTAZIONE

In aggiunta alla rivalutazione di cui sopra, la legge di stabilità 2013 ha introdotto l’obbligo di effettuare un’ulteriore rivalutazione dei redditi catastali (dominicale e agrario) dei terreni iscritti in Catasto, pari ora al 30%. Tale ulteriore rivalutazione tuttavia, dal periodo d’imposta 2016, non si applica per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola.
In altre parole, per i terreni agricoli, con riferimento al periodo d’imposta 2016, la situazione è la seguente:
– per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP il reddito dominicale è rivalutato dell’80%, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70%;
– per terreni coltivati da CD e IAP il reddito agrario è rivalutato del 70% (il reddito dominicale si genera invece in capo al proprietario del terreno ed è rivalutato dell’80% e dell’ulteriore 30%).

ESENZIONE IRPEF

Tuttavia a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2017 a decorrere dall’anno 2017 e fino al 2019 incluso i terreni posseduti e condotti da CD o IAP saranno esenti da Irpef, sia per quanto riguarda il reddito dominicale che per il reddito agrario. I terreni che vengono concessi in affitto, invece, continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione Irpef si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

SOCIETA’

L’agevolazione in commento si dovrebbe poter estendere alle società di persone quali le società semplici, per le quali si rende applicabile la tassazione su base catastale, e le Snc e le Sas che sono in possesso della qualifica di IAP e che hanno optato per la tassazione catastale (in quest’ultimo caso la società dichiara i redditi dei terreni, ma la tassazione avviene per trasparenza in capo al socio). Ciò in quanto la norma fa riferimento all’Irpef e non esclude espressamente dette società dal regime di favore. Al contrario, proprio perché si fa riferimento all’Irpef, l’agevolazione non si dovrebbe estendere alle Srl, anche se in possesso della qualifica di IAP. In merito si attendono gli opportuni chiarimenti ufficiali in fase di conversione del decreto.

Marianna Cugnasco
mar.cugnasco@studiocugnasco.it

(da: L’Imprenditore Agricolo)