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Diversificazione seminativi e interesse ecologico


La nuova PAC introduce il greening, anche conosciuto come pagamento verde, una forma di contributo destinato a chi si attiene ad alcune pratiche agricole coerenti con i principi dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente.
Tra le regole a cui sottostare per avere accesso al greening vi è, in particolare, quella dell’obbligo della diversificazione colturale per le aziende che coltivino superfici a seminativo. La diversificazione colturale si applica sulla base delle superfici coltivate a seminativo e con determinati vincoli.
E’ bene notare che la PAC prevede la diversificazione, vale a dire la coltivazione nel medesimo anno di colture diverse (da non confondere con la rotazione).
Ai fini dell’applicazione della diversificazione, le colture sono diverse se appartengono ad un genere differente della classificazione botanica (ad esempio, il grano e l’orzo sono diversi, perchè appartengono rispettivamente ai generi Triticum e Hordeum , mentre il grano tenero ed il grano duro non sono diversi, in quanto appartenenti al medesimo genere Triticum).
Un’altra peculiarità da considerare nell’ambito della gestione della diversificazione colturale è che, se l’azienda agricola supera i 15 ettari di seminativi, allora deve dedicare all’EFA una superficie pari almeno al 5% di quella coltivata a seminativi; per EFA si intende Ecological Focus Area, o, per utilizzare un termine italiano, aree di interesse ecologico. Quanto appena esposto vale a dire che una percentuale almeno pari al 5% di quella coltivata a seminativi deve essere costituita da siepi, strade e fossati interni ai fondi, altri elementi caratteristici del paesaggio, capezzagne, terrazzamenti, fasce tampone, ettari agroforestali e fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, superfici imboschite, superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, oppure deve essere destinata a colture azotofissatrici (erba medica, trifoglio pisello, fagiolo, …), oppure ancora si può lasciare a riposo.
Gli ettari dedicati ad EFA vengono calcolati attraverso fattori di conversione e di ponderazione (ad esempio, 1 metro lineare di siepe equivale a 10 metri quadrati di EFA).
Il calcolo si complica e la semina, dunque, deve essere progettata con cura dagli agricoltori, onde evitare spiacevoli sorprese quando il greening sarà entrato a regime. Un esempio può illustrare meglio la situazione.

ESEMPIO
Un’azienda agricola conduce 20 ettari di terreno a seminativo ed intende coltivare mais e grano. Essa, dunque, si trova nella fascia compresa tra i 10 ed i 30 ettari, pertanto ha l’obbligo di diversificare con almeno 2 colture se vuole rispettare il greening; inoltre, superando i 15 ettari, ha anche l’obbligo di dedicare ad EFA una parte di terreno almeno pari al 5% della superficie a seminativo.
Di conseguenza, al momento dell’inizio della semina, l’agricoltore deve considerare tutto ciò e non può limitarsi a scegliere due colture diverse (ad esempio, grano e mais), rispettando la regola che la coltura principale può coprire al massimo il 75% della superficie a seminativo, calcolando di seminare, inizialmente, 10 ettari a grano e confidando di poter seminare i residui 10 ettari a mais in primavera. Egli deve, infatti, anche premurarsi di verificare di dedicare ad EFA almeno il 5% della superficie che dedicherà a seminativi, altrimenti non riuscirà a rispettare quanto imposto dal greening. Quindi, un buon piano di semina potrebbe prevedere di lasciare 1 ettaro ad EFA e ripartire i restanti 19 ettari tra mais e grano, per esempio seminando 4 ettari di grano e 15 ettari di mais, nel rispetto del limite del 75% massimo occupabile dalla coltura principale.
Alla luce delle nuove regole, è bene che gli agricoltori pianifichino la semina, ripartendo adeguatamente le colture e verificando di dedicare la superficie ad EFA ove necessario, in modo da poter cogliere i vantaggi offerti dal greening e non rimanere penalizzati da tale nuovo provvedimento.

Angelo Pasero, Agrieuro