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Da martedì 9 ottobre, scatta l’obbligo di denuncia telematica degli infortuni nel settore agricoltura


Da martedì 9 ottobre scatta l’obbligo di denuncia telematica  degli infortuni nel settore agricoltura. Lo annuncia l’Inail  con la circolare n. 37/2018. All’adempimento sono tenuti i datori di lavoro agricoli, coltivatori diretti e imprenditori agricoli che possono accedere alla trasmissione telematica direttamente: per l’accesso ai servizi telematici Inail e l’invio in proprio della suddetta denuncia devono essere in possesso del profilo di “Utente con credenziali dispositive”, acquisibile tramite il servizio “Richiedi credenziali dispositive” disponibile sul portale www.inail.it, oppure effettuando l’accesso con una delle modalità di seguito riportate: Spid, Pin Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns).

Per chi, invece, intende delegare il proprio sindacato, se questo non dispone  di apposita delega, potrà inoltrare la denuncia di infortunio soltanto dopo avere inserito  i dati del datore di lavoro agricolo, coltivatore diretto e imprenditore agricolo attraverso il servizio Inail online “Gestione DL Agricolo”.

Inoltre, è obbligatorio allegare, in formato pdf, la delega conferita dal datore di lavoro agricolo, coltivatore diretto e imprenditore agricolo per conto del quale la denuncia di infortunio deve essere inoltrata, in quanto in mancanza di tale allegato il sistema non ne consente l’inoltro.

 

 

COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO

Il lavoratore deve comunicare immediatamente l’incidente al datore di lavoro, essere subito inviato al Pronto Soccorso e dopo essere stato visitato e medicato, trasmettere al datore di lavoro il certificato medico.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di presentare il modello di denuncia infortunio sul lavoro Inail per via telematica entro due giorni da quando riceve il certificato medico. Questo solo se la prognosi infortunio supera i 3 giorni oltre quello in cui si è verificato l’incidente.

Se il datore di lavoro “dimentica” di denunciare l’infortunio all’Inail entro 2 giorni da quando riceve il certificato incorre in una multa che va dai 1.290 ai 7.745 euro. Multa amministrativa che viene data al datore di lavoro anche se omette il codice fiscale del lavoratore o non lo indica. Non ci sono invece sanzioni per il datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore che ha avuto l’infortunio sia un lavoratore autonomo del settore agricolo o artigiano, ma in tal caso c’è la perdita del diritto all’indennità temporanea per i giorni prima della denuncia.

In caso di infortunio, Cia Torino consiglia di rivolgersi immediatamente ai propri Uffici di riferimento zonali e provinciali i quali provvederanno ad assolvere all’obbligo di comunicazione telematica entro i termini previsti.