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Compensazione Iva al 10% per yogurt e latte cagliato


La compensazione dell’Iva al 10% prevista per la cessione di latte fresco dalla Legge di Stabilità per il 2016 si estende anche alle cessioni di yogurt, kefir, latte cagliato, siero di latte ed altri tipi di latte fermentati o acidificati.
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che ha precisato la portata della norma agevolativa ai fini Iva introdotta dalla cosiddetta Legge di Stabilità per il 2016.

NORMA AGEVOLATIVA

Per meglio comprendere la portata della norma è bene ricordare come i produttori agricoli che adottano il regime speciale Iva di cui all’art. 34 del DPR 633/1972 determinano l’Iva detraibile applicando una percentuale cosiddetta di compensazione sull’imponibile della cessione. Le aliquote di compensazione vigenti, suddivise per prodotto agricolo, sono quelle stabilite dal D.M. 26.01.2016. La norma agevolativa contenuta nella Legge di Stabilità ha il fine di agevolare le cessioni di determinati prodotti agricoli in un momento in cui gli stessi generano un margine per l’imprenditore agricolo in prossimità dello zero prevedendo, per il periodo d’imposta 2016, l’innalzamento dal 7% al 7,65% della percentuale di compensazione relativa alle cessioni di animali vivi della specie bovina e bufalina e dal 7,3% al 7,95% per quella relativa alla cessione di animali vivi della specie suina.

LATTIERO-CASEARI

Lo stesso provvedimento legislativo ha innalzato poi, in questo caso in modo permanente, la percentuale di compensazione su alcuni prodotti lattiero-caseari portando al 10% la compensazione Iva relativa alla cessione di latte ed altri prodotti di cui al n. 9), tabella A, Parte I allegato al Dpr 633/72. Proprio su questo punto il provvedimento non risultava essere chiaro e la citata circolare ha voluto puntualizzare come rientrano altresì nel regime di compensazione Iva al 10% i prodotti di cui al codice doganale 04.01 vale a dire yogurt, kefir ecc.

MOMENTO IMPOSITIVO

Le nuove percentuali di compensazione si applicano a partire dal 1° gennaio 2016, pertanto l’Agenzia delle Entrate ha voluto ricordare come sia necessario determinare correttamente il momento impositivo (ossia il momento in cui va emessa la fattura) per non rischiare di incorrere in errori nell’applicare la citata percentuale di compensazione.
Tale momento per i passaggi di prodotti agricoli tra soci e cooperative ad altri organismi associativi è il pagamento del prezzo che, se avvenuto dopo l’1 gennaio 2016, comporta la contabilizzazione dell’Iva a debito con le nuove percentuali.

REGOLE ORDINARIE

Al di fuori dei conferimenti in organismi associativi valgono le regole ordinarie, vale a dire obbligo di fatturazione nel caso di fatturazione immediata al momento della consegna/spedizione dei beni mentre in ipotesi di fatturazione differita (vale a dire a seguito di un documento unico finale che riepiloga tutti i DDT del periodo), nel mese in cui viene emesso il documento.
Infine, sempre in tema di fatturazione, in caso di cessione a fronte di contratti di somministrazione si segue il criterio di cassa, deve essere invece emessa fattura entro un mese dalla determinazione del prezzo nei casi di consegna con prezzi da determinarsi.

Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.com

(da L’Imprenditore Agricolo)