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Come non perdere le agevolazioni sui fondi


L’agevolazione fiscale per la piccola proprietà contadina (ppc) per l’acquisto di terreni agricoli decade qualora i fondi, nel periodo di monitoraggio quinquennale, siano oggetto di un affitto temporaneo sia esso legato ad una coltivazione stagionale che ad una intercalare.

ORDINANZA CASSAZIONE

È questa la posizione assunta dalla Corte di Cassazione con la recente Ordinanza del 14 febbraio 2017. A detta dei giudici della Suprema Corte “in materia di piccola proprietà contadina, l’affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata e strumentale ad una coltivazione intercalare (ossia di breve ciclo all’interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo), comporta la perdita delle agevolazioni tributarie (…) in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo che (…) esercitino, a loro volta, l’attività di imprenditore agricolo”.

IMPOSTE

Per comprendere la portata di tale sentenza, si ricorda che in caso di acquisto di terreno agricolo da parte di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (anche sotto forma di soggetto giuridico), l’agevolazione in commento prevede la possibilità di applicare l’imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200,00, in luogo di quella ordinaria, in misura proporzionale, del 15%, l’imposta ipotecaria anch’essa in misura fissa pari a Euro 200,00 e l’imposta catastale nella misura proporzionale dell’1%, oltre all’esenzione dell’imposta di bollo sugli atti e sulle relative copie, nonché la riduzione alla metà degli onorari notarili.

DECADENZA AGEVOLAZIONE

L’agevolazione decade se, nel termine di 5 anni dall’acquisto, il fondo viene volontariamente alienato, oppure vengono meno la conduzione e la coltivazione diretta dello stesso, a meno che la cessione o la concessione in conduzione avvengano a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado, o degli affini entro il secondo.

La legge di stabilità per il 2016 ha inoltre ampliato la platea dei soggetti che possono accedere, in fase di acquisto, a tale agevolazione, includendo il coniuge o i parenti in linea retta del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale, a patto che siano già proprietari di terreni agricoli e conviventi dei citati soggetti aventi i requisiti per l’applicazione della ppc; non è invece necessario che costoro esercitino l’attività agricola.

NUOVI BENEFICIARI

La stessa legge di stabilità ha poi allargato l’agevolazione ai proprietari di masi chiusi, per i terreni dagli stessi abitualmente coltivati ed ha reintrodotto un’agevolazione per la quale, sempre in materia di ppc, la compravendita di terreni agricoli situati in determinate zone montane sconta l’imposta di registro e quella ipotecaria in misura fissa e non è soggetta ad imposta catastale.

CESSAZIONE COLTIVAZIONE

In conclusione, la posizione di cui sopra della Corte di Cassazione è assolutamente chiara: anche la concessione in affitto per una coltivazione intercalare, che si inserisce nell’intervallo di tempo della coltivazione principale, oppure per una coltivazione di tipo stagionale, che ha una durata che solitamente si attesta su un periodo di tre mesi, configura una cessazione della coltivazione diretta del fondo da parte del proprietario tale da comportare la decadenza dell’agevolazione.

Marianna Cugnasco
mar.cugnasco@studiocugnasco.it
(da: L’Imprenditore Agricolo)