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Come e perchè rivalutare aree e terreni agricoli


La Legge 228/2012 ha riaperto i termini per la rivalutazione fiscale delle aree fabbricabili, dei terreni agricoli ed altresì delle partecipazioni in società non quotate detenuti alla data del 1° gennaio 2013 in regime non di impresa (vale a dire detenuti
da persona fisica privata, società semplice od ente non commerciale). In cosa consiste la rivalutazione e perché rivalutare? Con la rivalutazione si determina, sulla base di una perizia di stima asseverata redatta da professionista abilitato e con il pagamento
di una imposta sostitutiva, un valore fiscale del bene in linea con quello di mercato, valore che sarà la base di partenza, in caso
di cessione, per il calcolo dell’eventuale plusvalenza di cui all’art. 67 del Testo Unico delle imposte sul reddito.
COME FUNZIONA
La rivalutazione è di più facile comprensione con un esempio
pratico. Ipotizzando il caso di un terreno agricolo acquistato diversi anni fa per 50 ora diventato edificabile con un valore di 200, si avrà quindi un valore fiscale pari a 50 ed un valore di mercato pari a 200
ed in caso di cessione la differenza di 150 risulterà imponibile fiscalmente in capo al venditore. Qualora detto terreno sia in
possesso alla data del 1° gennaio 2013, vi è la possibilità di rivalutarlo previa redazione entro il 1° luglio prossimo della predetta
perizia asseverata di stima e pagamento dell’imposta sostitutiva del 4 % sull’intero valore di 200 sempre entro il predetto termine
del 1° luglio prossimo, equiparando così il valore fiscale a quello di mercato. In questo modo in caso di cessione dell’area edificabile per 200 nulla sarà più dovuto al fisco e vista la differenza di aliquota
tra tassazione Irpef della plusvalenza e imposta sostitutiva il vantaggio fiscale è assicurato.
CESSIONE TERRENI
Stesso discorso vale per la cessione di terreni agricoli, con la variante che questi generano una plusvalenza tassabile solamente se la loro cessione avviene entro 5 anni dall’acquisto, a differenza
della cessione di terreni edificabili che genera sempre plusvalenza tassabile.
L’imposta sostitutiva può essere versata in tre rate annuali (la prima da versarsi entro il 1° luglio 2013) ed analogamente per i terreni anche per le quote di partecipazioni in società non quotate è possibile procedere alla loro rivalutazione previa perizia e
pagamento di una imposta sostitutiva del 2% sulle partecipazioni non qualificate e del 4% in caso di partecipazione qualificata.

Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it
(fonte: L’Imprenditore agricolo, febbraio 2013)